Corte costituzionale

Ordinanza n. 451/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 61,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994

dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri e da altri contro Armani Simonetta ed altri,

iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Biagio Accinni e di altri;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Visto l'atto di intervento depositato dall'organizzazione

sindacale Associazione nazionale dirigenti e direttivi giudiziari

(ANDIG- DIRSTAT) e da altri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio d'appello promosso dalle

amministrazioni interessate contro la sentenza del Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio che aveva accolto i ricorsi

proposti da personale amministrativo in servizio presso il Consiglio

di Stato, Tribunali amministrativi e l'Avvocatura dello Stato - con

ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 il Consiglio di Stato ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 103,

primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 61, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),

che interpreta l'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221

(Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie

giudiziarie);

che la disposizione denunciata, autoqualificandosi come

interpretativa, prevede che l'indennità concessa dalla legge 19

febbraio 1981, n. 27 ai magistrati, poi attribuita dall'art. 1 della

legge 22 giugno 1988, n. 221 al personale delle cancellerie e

segreterie giudiziarie e successivamente estesa al personale

amministrativo delle giurisdizioni speciali dalla legge 15 febbraio

1989, n. 51, sia corrisposta al personale amministrativo giudiziario

nella misura vigente al 1° gennaio 1988;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'interpretazione

imposta dalla norma denunciata contrasterebbe con l'orientamento già

affermatosi in giurisprudenza, non consentendo per il personale

giudiziario amministrativo l'adeguamento automatico triennale

dell'indennità previsto per i magistrati, e sarebbe

costituzionalmente illegittima in quanto: a) la disposizione di legge

inciderebbe sui giudizi in corso, in violazione degli artt. 101,

secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, della

Costituzione; b) l'esclusione dell'adeguamento triennale

contrasterebbe con il principio di eguaglianza (art. 3 della

Costituzione), non essendo ragionevole la disparità di trattamento,

che la norma denunciata determina retroattivamente, tra magistrati e

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

che si sono costituiti Biagio Accinni ed altri, parti nel

giudizio principale, sostenendo che o la questione è inammissibile,

per essere l'interpretazione della norma, intervenuta con l'art. 3,

comma 61, della legge n. 537 del 1993, conforme a quella che la

giurisprudenza ha dato all'art. 1 della legge n. 221 del 1988, o la

legge interpretativa sarebbe diretta ad incidere sui giudizi in corso

ed a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra

magistrati e dipendenti amministrativi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,

già esaminata e decisa dalla Corte con la sentenza n. 15 del 1995;

che, in prossimità della camera di consiglio, la parte privata

ha depositato una memoria per ribadire le conclusioni di merito, ma

sollecitando preliminarmente la Corte a sollevare dinanzi a sé, previa disapplicazione dell'art. 9, secondo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87. Tale disposizione, consentendo di

decidere in camera di consiglio qualora possa ricorrere il caso di

manifesta infondatezza della questione, determinerebbe una

discriminazione tra difensori ed una lesione del diritto di difesa

(artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione);

che nell'imminenza della camera di consiglio, in data 26

settembre 1995, hanno depositato in cancelleria un atto di intervento

l'organizzazione sindacale Associazione nazionale dirigenti e

direttivi giudiziari (ANDIG-DIRSTAT) ed altri, che non erano parti

nel giudizio principale, prendendo conclusioni nel merito della

questione;

Considerato che è irricevibile l'atto di intervento

dell'organizzazione sindacale ANDIG-DIRSTAT e di altri, in quanto

proposto da chi non era parte nel giudizio principale e, comunque,

depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11

marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 323 del 1993);

che non ricorrono i presupposti per sollevare la questione di

legittimità costituzionale prospettata dalla parte privata. La

convocazione della Corte in camera di consiglio, nel caso possa

ricorrere la manifesta infondatezza, consente alla parte costituita

di dedurre anche in ordine alla determinazione in rito, potendo la

Corte rinviare la causa alla pubblica udienza quando non sussista la

manifesta infondatezza (art. 9, ultimo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Non è pertanto

violato il diritto di difesa delle parti costituite (art. 24, secondo

comma, della Costituzione), le quali, nelle forme proprie del

procedimento in camera di consiglio, possono partecipare ad una

effettiva dialettica processuale depositando memorie ed assumendo

posizione anche sulla sussistenza o meno dei presupposti per la

pronuncia di manifesta infondatezza della questione, mentre non si

vede come possa determinarsi una discriminazione tra difensori (art.

3 della Costituzione);

che una questione di legittimità costituzionale, identica a

quella ora sollevata dal Consiglio di Stato, è stata dichiarata non

fondata con la sentenza n. 15 del 1995, giacché la disposizione

denunciata è qualificata correttamente come di interpretazione

autentica, ed in quanto tale è caratterizzata dalla retroattività.

Difatti rientra tra le possibili letture della disposizione

interpretata considerare il rinvio operato dall'art. 1 della legge n.

221 del 1988 all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 come limitato alla

misura dell'indennità e non esteso ai meccanismi di adeguamento

coerenti con la diversa configurazione del sistema retributivo

proprio dei magistrati. Quindi, con la disposizione censurata il

legislatore "si è mosso sul piano delle fonti, esercitando il potere

di attribuire alla disposizione legislativa interpretata un

significato obbligatorio per tutti, senza con ciò interferire nella

diversa funzione del potere giudiziario";

che con la stessa sentenza la Corte ha già ritenuto, inoltre,

non irragionevole la mancata estensione al personale amministrativo

del sistema di adeguamento automatico dell'indennità previsto per i

magistrati, giacché per giustificare la diversità di regime

giuridico delle indennità in questione sono sufficienti "la mancanza

di omogeneità tra le due categorie di dipendenti ed il diverso

meccanismo di determinazione del trattamento retributivo", basato,

solo per i magistrati, sull'aggiornamento periodico nella misura

percentuale pari alla media degli incrementi realizzati dai pubblici

dipendenti e non sulle regole comuni del pubblico impiego, che si

applicano invece al personale amministrativo giudiziario;

che, infine, "la legge interpretativa non travolge ( ..) i

giudicati che si sono formati. La necessità di rispettarli nei

singoli casi in cui vi sia cosa giudicata giustifica, anzi, la

differente condizione di chi abbia avuto il riconoscimento giudiziale

definitivo dell'adeguamento automatico dell'indennità rispetto a chi

non lo abbia ottenuto";

che analoghe questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3 e

36 della Costituzione, sono state dichiarate manifestamente infondate

con l'ordinanza n. 98 del 1995;

che l'ordinanza del giudice rimettente, emessa prima della

sentenza n. 15 del 1995, non adduce profili diversi ed ulteriori

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, conseguentemente, la questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 103, primo comma, e

108, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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