Corte costituzionale

Ordinanza n. 450/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo

comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia

di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre

1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione

staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Cozzupoli Pietro

contro la u.s.l. n. 11 della Calabria ed altri, iscritta al n. 434

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio

Calabria, ha sollevato - con ordinanza del 24 novembre 1993 -

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 4, settimo comma, della legge 30

dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui stabilisce, per i medici

dipendenti del Servizio sanitario nazionale, l'incompatibilità col

rapporto d'impiego dell'esercizio dell'attività libero-professionale

presso strutture private convenzionate con il Servizio medesimo;

che, ad avviso del giudice a quo, premesso che la ratio della

norma sembra quella di evitare l'elusione del principio di unicità

del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale (principio

posto nel primo periodo della norma stessa), non appare giustificata

la disparità di trattamento che si verifica tra i medici dipendenti

del Servizio sanitario "nelle diverse situazioni, rispettivamente, di

esistenza o di immediato approntamento della struttura atta a

consentire loro l'attività libero professionale inframuraria e/o di

esistenza, nell'ambito territoriale della u.s.l. di appartenenza, di

strutture private non convenzionate, e di situazioni di assoluta o

protratta inesistenza di siffatte condizioni, sia per omissioni e

ritardi dipendenti dalle uu.ss.ll., sia per generalizzato

convenzionamento delle strutture sanitarie private del territorio";

che, sempre ad avviso del remittente, per sopperire a tale

disparità di trattamento occorrerebbe "consentire che, accertata la

carenza nel territorio della u.s.l. di strutture sanitarie private

non convenzionate e nelle more dell'approntamento delle strutture

interne per l'esercizio dell'attività libero professionale

inframuraria, il medico dipendente pubblico possa essere autorizzato

- esercitando eventualmente i dovuti controlli e prendendo gli

accorgimenti idonei al fine di evitare, per quanto possibile,

l'eventualità di un convenzionamento o di un rapporto di dipendenza

tra il medico e la struttura privata convenzionata con il Servizio

sanitario nazionale - a svolgere la libera professione anche presso

strutture private convenzionate";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare

(sent. n. 457 del 1993, ord. n. 214 del 1994) che la norma impugnata,

data la peculiarità della natura e delle funzioni delle istituzioni

sanitarie private convenzionate, costituisce frutto di una non

irragionevole valutazione discrezionale di politica sanitaria,

ispirata dall'intento di assicurare la massima efficienza e

funzionalità operativa all'organizzazione sanitaria pubblica, in

attuazione del principio sancito dall'art. 32 della Costituzione;

che, ciò posto, appare evidente come il giudice a quo, nel

lamentare la diversità di trattamento tra medici a seconda della

esistenza o meno, nell'ambito territoriale della u.s.l. di

appartenenza, di strutture private non convenzionate, nonché

dell'esistenza o meno, all'interno della struttura pubblica, di spazi

adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria,

prospetta disparità di mero fatto, come tali ininfluenti ai fini del

sindacato di costituzionalità, e la cui eliminazione, d'altronde,

oltre a richiedere una disciplina che investe la discrezionalità del

legislatore (come chiaramente dimostra il complesso petitum

dell'ordinanza di rimessione), finirebbe inevitabilmente col

vanificare le anzidette finalità della norma impugnata;

che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre

1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal TAR

della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari