Corte costituzionale

Ordinanza n. 448/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20 della

legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria); 14

del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del

Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati

dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n.

285, sulla occupazione giovanile), convertito con modificazioni nella

legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895

(Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 1 del

decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa

previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito con

modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537; 7 del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito con modificazioni nella legge

11 novembre 1983, n. 638; 5, quinto comma, del decreto-legge 30

ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei

livelli occupazionali), convertito con modificazioni nella legge 19

dicembre 1984, n. 863, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre

1997 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'INPS contro

l'Istituto Facchetti s.r.l., iscritta al n. 212 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Antonino Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato

Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di legittimità - promosso

dall'INPS avverso una sentenza d'appello, con la quale il Tribunale

di Bergamo ha ritenuto che in caso di lavoro a tempo parziale cd.

"verticale" di docenti e non docenti di un Istituto privato,

caratterizzato dalla prestazione di lavoro solo per alcuni giorni

alla settimana e con orario ridotto, dovesse trovare applicazione il

minimale giornaliero retributivo e contributivo, non in cifra fissa

(come ritenuto dal pretore in primo grado), bensì riproporzionato

alla quantità di ore effettivamente lavorate - la Corte di

cassazione, con ordinanza emessa il 24 novembre 1997, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'intera disciplina dei

contributi previdenziali minimi, in quanto applicabile ratione

temporis ai rapporti dedotti in giudizio (svolti nel periodo

1981-1986);

che, in particolare, i dubbi di incostituzionalità si appuntano,

in primo luogo, sul combinato disposto: a) dell'art. 20 della legge

21 dicembre 1978, n. 843; b) dell'art. 14 del decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29

febbraio 1980, n. 33; c) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n.

895; d) dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,

convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537;

e) dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638,

nella parte in cui dette norme - prima della intervenuta eliminazione

del denunciato meccanismo del minimale giornaliero ad opera dell'art.

5, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,

convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 -

"non consentivano di ragguagliare a prestazioni lavorative a tempo

parziale il "limite minimo di retribuzione giornaliera" stabilito

(...) in riferimento ai minimi retributivi previsti dai contratti

collettivi di lavoro, per prestazioni di lavoro a tempo pieno, o alle

tabelle indicate dalla legge";

che, a giudizio del Collegio rimettente, le disposizioni

denunciate si pongono in contrasto: a) con l'art. 3, primo comma,

Cost., là dove sanciscono un'uguale contribuzione per prestazioni

lavorative quantitativamente diverse (con un effetto distorsivo,

tenuto presente ed evitato invece dalla regolamentazione degli

aspetti contributivi di altri settori, come ad esempio quello dei

lavoratori domestici, di cui al d.P.R. 3 dicembre 1971, n. 1403); b)

con gli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, Cost., avendo tali

previsioni conseguentemente scoraggiato il ricorso alla forma di

lavoro part-time a causa dell'imposizione ai datori di lavoro (e,

seppure in misura inferiore, anche ai lavoratori) di costi

sproporzionati rispetto al valore economico dell'attività

lavorativa; c) con l'art. 36 Cost., poiché, venendo trattenuta dal

datore di lavoro una quota percentuale della retribuzione, in caso di

prestazioni di lavoro molto ridotte vi è la concreta possibilità di

una incidenza rilevante delle trattenute contributive sulle

retribuzioni corrisposte;

che il giudice a quo censura inoltre l'art. 5, quinto comma, del

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (nel testo anteriore alla

modifica apportata dall'art. 1 della legge n. 389 del 1989), il quale

- eliminato il minimale giornaliero - ha introdotto una diversa base

di calcolo dei contributi previdenziali relativi appunto ai

lavoratori a tempo parziale, stabilendola in un sesto del minimale

giornaliero previsto dall'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,

n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.

638;

che, a giudizio della rimettente, anche tale norma è lesiva

degli articoli della Costituzione come sopra evocati, venendo a

penalizzare, attraverso costi contributivi maggiori, le prestazioni

lavorative effettuate, in ipotesi, per più di sei ore giornaliere ma

non per tutte le giornate lavorative (eventualmente in caso di cumulo

di attività a tempo parziale), le quali rimangono così assoggettate

a contributi proporzionalmente maggiori rispetto a quelli previsti in

generale per il contratto di lavoro a tempo pieno;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per la

declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della

sollevata questione;

che, nell'imminenza dell'udienza, il costituito INPS ha

depositato memoria integrativa, con la quale ha insistito nelle

rassegnate conclusioni.

Considerato, preliminarmente, che la rimettente ha (seppur

sinteticamente) descritto a sufficienza la fattispecie oggetto di

lite - riguardante rapporti di lavoro a tempo parziale c.d.

"verticale", svolti, solo per alcuni giorni della settimana e con

orario ridotto, durante gli anni 1981-1986 - ed ha non

implausibilmente motivato in ordine all'applicabilità ratione

temporis delle singole norme impugnate a detti rapporti;

che perciò non ha consistenza l'eccezione d'inammissibilità

dedotta ex adverso dall'INPS relativamente alla prima questione,

della quale va dunque esaminato il merito, riguardante l'intera

disciplina del limite minimo di retribuzione giornaliera in caso di

rapporto di lavoro part-time, anteriore alla riforma attuata dalla

legge 19 dicembre 1984, n. 863;

che questa Corte, con le ordinanze n. 835 e n. 1157 del 1988, ha

escluso che la parificazione tra datori di lavoro i quali

corrispondano diverse retribuzioni - derivante dall'applicazione del

minimo retributivo imponibile non ulteriormente frazionabile - sia di

per sé irrazionale o contrasti con il principio di uguaglianza,

apparendo essa, al contrario, giustificata dalla preminente finalità

di assicurare comunque una soglia di contribuzione dei datori di

lavoro al sistema della previdenza sociale, tale da consentire la

tutela dei lavoratori in un contesto nel quale opera il principio di

solidarietà;

che, ribadite tali affermazioni, va sottolineato come codesta

assenza di manifesti aspetti d'irragionevolezza o di arbitraria

discriminazione esclude l'incostituzionalità del denunciato criterio

di computo contributivo, adottato dal legislatore nell'a'mbito

dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, nel

bilanciamento degli interessi contrapposti (cfr., da ultimo, sentenza

n. 18 del 1998 ed ordinanza n. 92 del 1997);

che tale criterio si colloca, temporalmente e logicamente, nel

contesto del graduale ed articolato processo di evoluzione normativa

in cui si inserisce la regolamentazione sostanziale e previdenziale

del rapporto di lavoro a tempo parziale (v. sentenza n. 202 del

1999), per cui esso è da valutare in una prospettiva necessariamente

diacronica, alla luce della quale il previgente sistema non può

venir sospettato di incostituzionalità per il solo fatto di essere

successivamente intervenute modificazioni ad opera della disciplina

posteriore (cfr. sentenza n. 301 del 1996 e ordinanza n. 125 del

1998);

che, per quanto riguarda gli ulteriori profili prospettati dal

Collegio rimettente, appare evidente: a) come la specificità degli

autonomi e disomogenei sistemi posti a comparazione (v. sentenze n.

345 del 1999 e n. 97 del 1996) renda inappropriato il richiamo quale

tertium comparationis alla diversa regolamentazione degli aspetti

contributivi del settore dei lavoratori domestici di cui al d.P.R.

n. 1403 del 1971; b) come al maggior obbligo contributivo posto - in

modo, peraltro, assai più limitato - anche a carico del lavoratore

(la cui legittimità deve essere parimenti valutata sempre

nell'ottica dei menzionati preminenti principi solidaristici

ispiratori del sistema previdenziale) corrisponda comunque per esso,

all'esito, il vantaggio di un migliore trattamento pensionistico;

che, pertanto, tale questione dev'essere dichiarata

manifestamente infondata;

che, relativamente all'altra questione, riguardante l'art. 5,

quinto comma, della legge n. 863 del 1984, i dubbi

d'incostituzionalità - rispetto alla concreta fattispecie dedotta

nel giudizio a quo, caratterizzata, come si ricava dalla descrizione

contenuta in motivazione, dalla "prestazione di lavoro solo per

alcuni giorni della settimana e con orario ridotto" - vengono

prospettati in via del tutto eventuale, in quanto riferiti a mere

ipotesi formulate a titolo d'esempio e riguardanti lamentati effetti

distorsivi della nuova normativa in specifici casi (attività

lavorativa espletata per più di sei ore giornaliere; cumulo di più

attività lavorative part-time), che, per esplicita affermazione

della stessa rimettente, si configurano come estranei riguardo al

processo in corso, la cui definizione non dipende dalla soluzione

della sollevata questione, la quale dunque non assume rilevanza,

appunto sotto il profilo dell'ipoteticità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 20 della legge 21

dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria); dell'art. 14

del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del

Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati

dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n.

285, sulla occupazione giovanile), convertito con modificazioni nella

legge 29 febbraio 1980, n. 33; dell'art. 1 della legge 30 dicembre

1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e

pensionistica); dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402

(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle

contribuzioni), convertito con modificazioni nella legge 26 settembre

1981, n. 537, nonché dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre

1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e

per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari

settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638,

sollevate - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4,

primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione - dalla Corte di

Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, del

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed

incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, sollevata - in riferimento agli

identici parametri - dalla stessa Corte di cassazione, con la

medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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