Corte costituzionale

Ordinanza n. 447/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5,

primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti

per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), promossi

con ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma

di Bolzano, notificati il 28 e 29 aprile 1989, depositati in

cancelleria il 6 e il 9 maggio 1989 ed iscritti ai nn. 33 e 35 del

registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il

28 aprile 1989 e depositato il 6 maggio 1989, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge

25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti per la riorganizzazione del

Servizio Sanitario Nazionale), per violazione degli artt. 3, 32, 77,

81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;

che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il

29 aprile 1989 e depositato il 9 maggio 1989, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1, sesto e settimo comma,

2, 3, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 5, primo comma, del

medesimo decreto legge 25 marzo 1989, n. 111, per violazione degli

artt. 8, primo comma, nn. 1 e 19, 9, primo comma, n. 10, 16, primo

comma, 33, 38, 49, 51, 80, 87, 97, 98, 103 e 107 dello Statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670) e relative norme di attuazione;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso

decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, non è stato

convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 124, serie generale, del 30 maggio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5,

primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti

per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), sollevate,

con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per

violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127

della Costituzione, e, dalla Provincia autonoma di Bolzano, per

violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 1 e 19, 9, primo comma, n.

10, 16, primo comma, 33, 38, 39, 51, 80, 87, 97, 98, 103 e 107 dello

Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1977, n. 670) e relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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