Corte costituzionale

Ordinanza n. 446/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, che modifica l'art.

16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale della Lombardia

15 gennaio 1975, n. 5 ("Disciplina dell'assistenza ospedaliera"),

promosso con l'ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal Pretore di Monza

nel procedimento civile vertente tra Silvia Pellizzer e l'Ospedale S.

Gerardo di Monza - Presidio multizonale della U.S.L. n. 64, iscritta

al n. 375 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione promosso da

Silvia Pellizzer, ai sensi dell'art. 3 del Regio Decreto 14 aprile

1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di

legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello

Stato), avverso una ingiunzione di pagamento per il recupero di spese

di spedalità, emessa dal responsabile del presidio multizonale

"Ospedale San Gerardo dei Tintori" nei confronti della medesima

opponente, in quanto ritenuta civilmente responsabile dei danni

subiti da Pietro Mainone in un sinistro stradale, il Pretore di Monza

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche

ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio

1975, n. 5 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in

cui sostituisce l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge

regionale 15 gennaio 1975, n. 5;

che, ad avviso del pretore rimettente, la norma regionale

impugnata, nella parte in cui consente di "darsi corso alle procedure

previste dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni"

per il recupero delle spese di ricovero nei confronti di terzi

civilmente responsabili, sarebbe lesiva dei principi costituzionali

espressi dall'art. 3 (disparità di trattamento nei confronti dei

terzi soggetti all'ingiunzione, rispetto ai quali verrebbero sospese

le ordinarie garanzie processuali), dall'art. 24 (lesione del diritto

di difesa, in quanto l'ingiunzione è emessa, in violazione del

principio del contraddittorio, senza che il terzo ritenuto

responsabile possa far valere le ragioni che escludono la sua

responsabilità civile); dall'art. 108 (violazione della riserva di

legge statale in ordine alla disciplina dei rimedi giurisdizionali);

dall'art. 117 (violazione del limite delle materie attribuite alla

competenza legislativa regionale, dalle quali esula la disciplina

della funzione giurisdizionale);

che nessuna parte si è costituita nel presente giudizio di

costituzionalità;

Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo pretore

di Monza, in riferimento alle medesime disposizioni della legge

regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 per violazione degli

artt. 3, 24, 108 e 117 della Costituzione è stata dichiarata

manifestamente inammissibile da questa Corte, con ordinanza n. 320

del 1993, per le ragioni precedentemente esposte da questa Corte

nella sentenza n. 304 del 1986, che portano a ritenere che le norme

regionali impugnate non trovino applicazione nel giudizio a quo, per

essere direttamente applicabili le richiamate norme statali del Regio

Decreto n. 639 del 1910;

che con la presente ordinanza di rimessione non vengono offerti al

giudizio di questa Corte nuovi ed ulteriori profili rispetto a quelli

già esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della

Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt.

16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina

dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui modifica l'art. 16,

terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n.

5, sollevata dal Pretore di Monza, con l'ordinanza riportata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 108 e 117 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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