Corte costituzionale

Ordinanza n. 446/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f)

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con

ordinanza emessa il 30 settembre 1983 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Alessandria, iscritta al n. 154 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

20/p/rima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 settembre 1983 dalla

Commissione tributaria di 1° grado di Alessandria è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art.10, lett. f) ,

(recte lett. d), nel testo sostituito con l'art. 5 l. 13 aprile 1977,

n. 114) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui

esclude dal beneficio della detrazione IRPEF le spese per cure

mediche e chirurgiche corrisposte a non residenti nel territorio

dello Stato, per contrasto con gli artt. 3 e 32 e 77 Cost.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'indicata norma sia nel testo originario (sent. n.

142 del 1982), sia nel testo modificato dapprima dalla l. n. 114/1977

e successivamente dal d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. in l. 22

dicembre 1980, n. 891 (sent. n. 245 del 1982) nei sensi auspicati dal

Collegio rimettente;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, lett. f), (recte lett. d), nel testo

modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977, n. 114) d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche) sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado

di Alessandria, in riferimento agli artt. 3, 32 e 77 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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