Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20

della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6

(Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), promosso con

ordinanza emessa il 16 novembre 1999 dalla Corte d'appello di Trento

nel procedimento civile vertente tra Dalcolmo Ezio e il comune di

Pergine Valsugana, iscritta al n. 739 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza del

16 novembre 1999 (r.o. n. 739 del 1999), emessa nel corso di un

procedimento di opposizione alla stima della indennità di esproprio

di area edificabile, in cui, all'udienza del 16 luglio 1999 (e,

quindi, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge della

Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3), il difensore

dell'opponente aveva dichiarato che la parte espropriata non

intendeva avvalersi della facoltà di opzione di cui all'art. 41

della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della

legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla

espropriazione per pubblica utilità), che prevedono un sistema

indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si

incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con

elementi attinenti al valore reale dell'area occupata;

che ciò, ad avviso della Corte rimettente, potrebbe condurre

ad un'ingiustificata compressione dei diritti dei singoli largamente

al di sotto della soglia minima del "serio ristoro", e ad una

violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della

Costituzione, e 8, primo comma, dello statuto della Regione

Trentino-Alto Adige.

Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione non

contiene alcun cenno all'art. 28 della legge della Provincia di

Trento 27 agosto 1999, n. 3, che ha riaperto - con decorrenza dalla

data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 30 giugno 2000

- i termini per l'esercizio, ex art. 41, comma 16, della legge

provinciale n. 10 del 1998, della facoltà di opzione per la

rideterminazione della indennità di espropriazione delle aree

edificabili, secondo la nuova disciplina di cui all'art. 14 della

legge provinciale n. 6 del 1993, come modificato dall'art. 41, comma

6, della predetta legge n. 10 del 1998; con la conseguenza che, fino

alla citata data del 30 giugno 2000, ciascuno dei soggetti della

procedura espropriativa poteva ancora esercitare l'anzidetta facoltà

al di fuori della sede giurisdizionale;

che, comunque, dovendo il sistema provinciale della

determinazione della indennità di esproprio per le aree edificabili

essere esaminato unitariamente, in presenza di criteri

alternativamente previsti - e ciò anche indipendentemente dalla

concreta scelta dei soggetti interessati -, manca nella ordinanza del

giudice a quo qualsiasi valutazione se l'applicazione dell'altro

criterio avrebbe portato ad una compressione del diritto ad una

giusta indennità in violazione dei parametri denunciati, anche con

riferimento al sistema di calcolo per le aree fabbricabili adottato

dal legislatore nazionale ed invocato nel corso del giudizio;

che, di conseguenza, manca una completa verifica dei

risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe adottando, oltre i

criteri di valutazione rispettivamente previsti dall'originario

art. 14 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio

1993, n. 6, e dal nuovo testo dello stesso art. 14, introdotto

dall'art. 41, comma 6, della legge provinciale 11 settembre 1998,

n. 10, anche quelli del testo vigente dell'art. 5-bis del d.-l.

11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge

8 agosto 1992, n. 359;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19 e 20 della legge della Provincia autonoma di Trento

19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica

utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma e

42, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 8, primo comma, dello

statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Corte d'appello di

Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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