Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme

sulla espropriazione per pubblica utilità), promossi con ordinanze

emesse il 5 ottobre (n. due ordinanze), il 23 novembre 1999 e il

21 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Trento, rispettivamente

iscritte ai nn. 662 e 663 del registro ordinanze 1999 e ai nn. 3 e

303 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1999 e nn. 5

e 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 5 ottobre 1999 (r.o.

n. 662 del 1999), nel corso di un procedimento di opposizione alla

stima dell'indennità espropriativa relativa a fondo agricolo, la

Corte d'appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione e all'art. 8,

primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme

sulla espropriazione per pubblica utilità), nella parte in cui

prevede, per il calcolo di detta indennità, un meccanismo tabellare;

che tale sistema, ad avviso del collegio a quo nel

restringere la cognizione del giudice all'interno di predeterminate

classi legali, ed, in particolare, nel basare il calcolo della

indennità di cui si tratta su "perimetrazioni" cartografiche in

realtà non esistenti sul terreno, ovvero esistenti in forme meno

rigide e più variegate, porterebbe a "giudizi di uguaglianza pur

nelle disuguaglianze", in una materia, per di più, tanto incisiva

sui diritti del cittadino, quale quella afferente alle

espropriazioni, in violazione, altresì, dell'art. 42, terzo comma,

della Costituzione;

che, si rileva nell'ordinanza, secondo i criteri di cui

all'impugnato art. 13 della predetta legge provinciale, le categorie

tengono conto esclusivamente della vocazione colturale dei fondi

della zona nella quale si inserisce quello espropriato, secondo

parametri medi, che non hanno alcun riguardo alle peculiarità delle

singole realtà;

che oggetto della censura, secondo quanto espressamente

affermato nella stessa ordinanza, è la utilizzazione dei valori medi

calcolati secondo i criteri sopra descritti quale unico parametro

nella determinazione dell'indennità, senza alcuna considerazione del

valore venale del fondo;

che la lamentata incongruità di tale sistema, ad avviso del

collegio rimettente sarebbe tanto più evidente ove si consideri che

il nuovo sistema di indennizzo previsto dalla riforma attuata con la

legge provinciale n. 10 del 1998 abbandonerebbe il rigido sistema

tabellare per i fondi aventi destinazione edificatoria, mediandolo

proprio con il valore venale del bene, mentre per i fondi agricoli la

legge rimane ancorata al sistema tabellare;

che, pertanto, soltanto un sistema che consenta di tenere in

considerazione il valore venale del fondo, ancorché unitamente ad

altri parametri, pure, in ipotesi, tabellari, potrebbe, secondo

l'ordinanza di rimessione, sottrarsi al dubbio di illegittimità

costituzionale, avuto anche riguardo alla circostanza che, dal

calcolo effettuato secondo la normativa impugnata, potrebbe risultare

una misura dell'indennità in questione addirittura inferiore a

quella che si otterrebbe seguendo i criteri, già restrittivi,

introdotti dall'art. 5-bis del d.-l. n. 333 del 1992, rientrante nel

novero delle norme di grande riforma economico-sociale e ispirata a

principi che prevalgono anche sugli ordinamenti delle Regioni a

statuto speciale e Province autonome;

che la medesima questione, in riferimento agli stessi

parametri, è stata sollevata dalla Corte d'appello di Trento con

altre tre ordinanze di contenuto identico alla prima, una delle quali

emessa nella stessa data del 5 ottobre 1999 (r.o. n. 663 del 1999),

un'altra in data 23 novembre 1999 (r.o. n. 3 del 2000), ed infine

un'altra in data 21 marzo 2000 (r.o. n. 303 del 2000), le due ultime

relative a procedimenti di opposizione alla stima della indennità

espropriativa relativa a terreni un tempo utilizzati come cava, e poi

trasformati per diverse utilizzazioni, comunque non aventi vocazione

edificatoria;

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza r.o. n. 662 del

1999, ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento,

concludendo per l'inammissibilità della questione, in quanto non

sarebbero articolati in modo adeguato i motivi di diritto che

fonderebbero il contrasto, affermato apoditticamente; nel merito,

sarebbe infondata la censura di mancato rispetto dell'art. 8 dello

statuto speciale, in quanto la disposizione impugnata rispetterebbe

le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica -

che, nella materia di cui si tratta, sono rappresentate

dall'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale, per le

aree agricole, prevede l'applicazione del sistema indennitario

stabilito dal Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - cui la

legislazione provinciale di Trento si sarebbe adeguata,

differenziandosi dalla legislazione statale, se mai, solo nel

tentativo di ottenere una maggiore aderenza alle specifiche realtà

proprietarie; l'indennità di espropriazione per le aree non

edificabili viene, infatti, commisurata, alla stregua della normativa

statale, al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura

in atto nell'area da espropriare;

che l'anzidetto criterio, secondo la tesi della Provincia

autonoma, sarebbe fatto proprio dalla disposizione impugnata, il cui

primo comma stabilisce che l'indennità corrisponde al valore, che

deve essere attribuito all'area, secondo lo specifico tipo di coltura

in atto, mentre il secondo comma conferisce alla commissione il

compito di determinare i valori agricoli medi secondo i tipi di

coltura praticati;

che, sempre secondo la difesa della Provincia, insussistente

sarebbe, altresì, il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in

quanto tale diritto non sarebbe affatto in giuoco, e, comunque,

sarebbe pienamente garantito;

che, infine, nella memoria che si richiama, in proposito,

alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, si sostiene

la infondatezza delle altre censure, frutto del tentativo di

introdurre nel procedimento di quantificazione della indennità

espropriativa la considerazione di una serie di elementi, ulteriori

rispetto alle potenzialità agricole.

Considerato che, preliminarmente, deve essere disposta la

riunione dei giudizi, stante la connessione oggettiva delle

questioni;

che l'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento

19 febbraio 1993, n. 6, nella parte contestata, stabilisce come

criterio per il calcolo della indennità di esproprio per i fondi

agricoli un sistema esclusivamente tabellare, in cui i valori venali

medi, fissati dall'autorità amministrativa per classi secondo il

tipo di coltura, sono utilizzati come unico parametro nella

determinazione della indennità;

che detto criterio corrisponde sostanzialmente al metodo

seguito dal legislatore nazionale per le aree agricole con

l'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

che il legislatore nazionale, con l'art. 5-bis citato, norma

fondamentale di riforma economico-sociale (sentenze n. 147 del 1999;

n. 80 del 1996; n. 153 del 1995), ha previsto per la determinazione

dell'indennità di espropriazione per i fondi agricoli (differenziata

da quella relativa alle aree edificabili) l'applicazione del sistema

stabilito dal Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

che in particolare l'art. 16, quarto comma, della legge

n. 865 del 1971 prevede un sistema tabellare (aggiornato annualmente)

con valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,

considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di

coltura effettivamente praticati;

che, alla stregua di tale norma, la disposizione di legge

provinciale può essere interpretata in maniera del tutto adeguata e

conforme ai principi fondamentali surrichiamati della legislazione

statale, tenuto conto anche della discrezionalità di valutazione,

della quale anche il legislatore della Provincia autonoma gode nella

materia (espropriazione) entro i limiti stabiliti dalla Costituzione

(su questo ultimo profilo, v. sentenza n. 231 del 1984);

che il predetto sistema statale di determinazione della

indennità di esproprio per le aree agricole (prive di attitudine

edificatoria) è stato oggetto di ripetuto esame, con riferimento

agli stessi parametri invocati nella attuale sede, da parte di questa

Corte (da ultimo, in ordine alla scelta del legislatore di una

dicotomia, con separato meccanismo di indennità per le aree

edificabili, rispetto a tutte le altre aree, comprese quelle

agricole: v. sentenza n. 261 del 1997, preceduta da sentenze n. 1022

del 1988; n. 530 del 1988; n. 355 del 1985; n. 231 del 1984);

che, in realtà, per le aree agricole (prive dell'attitudine

edificatoria) la liquidazione dell'indennità in base al valore

agricolo medio, con specifico riferimento alle colture effettivamente

praticate nel fondo, comporta un criterio che si basa sul valore

effettivo del bene espropriato in relazione alle sue caratteristiche

e alla sua destinazione economica, sia pure contemperato a meccanismo

correttivo (media);

che infine giova rilevare, ancora una volta, che le tabelle

formate dalle commissioni amministrative e le relative applicazioni

non restano sottratte al sindacato giurisdizionale sugli atti

dell'amministrazione e al potere di disapplicazione del giudice

ordinario (sentenza n. 261 del 1997), per cui resta esclusa in radice

anche la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che pertanto la questione sollevata è manifestamente

infondata sotto tutti i profili denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia

autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione

per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24,

primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 8,

primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla

Corte d'appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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