Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e

secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28

agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle

leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in

materia di smaltimento di rifiuti), come modificato dall'art. 2 della

legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nonché degli artt. 3, primo

e quarto comma, e 4, quarto comma (rectius: comma 5-quinquies

dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30,

modificato dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n.

65, e dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23) della

legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 e

dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (Norme di

interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n.

41 - smaltimento rifiuti - e di integrazione della legge regionale 31

ottobre 1986, n. 46 - opere pubbliche), promossi con n. 2 ordinanze

emesse il 30 dicembre 1991 ed il 27 febbraio 1992 dal G.I.P. presso

la Pretura di Udine, nei procedimenti penali a carico di Levan

Giuseppe ed altri e Vicari Giorgio ed altro, rispettivamente iscritte

ai nn. 175 e 192 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il G.I.P. presso la Pretura di Udine, nel

procedimento penale a carico di Levan Giuseppe ed altri, imputati di

avere effettuato senza autorizzazione lo stoccaggio provvisorio di

rifiuti tossici e nocivi, con ordinanza in data 30 dicembre 1991

(R.O.n. 175 del 1992) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge

regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, come

modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53,

nonché degli artt. 3, primo e quarto comma, e 4 della legge della

medesima Regione 4 settembre 1991, n. 41, in riferimento agli artt.

3, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione (come integrato,

quest'ultimo, dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1);

che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate, nella

parte in cui consentono ai produttori di rifiuti tossici e nocivi di

continuare a svolgere la loro attività di ammasso, in attesa della

relativa autorizzazione della quale abbiano fatto domanda nei termini

di legge, ed introducono l'istituto del silenzio-assenso,

violerebbero gli artt. 3, 25, secondo comma, 32, 116 della

Costituzione, in quanto determinerebbero ingiustificata disparità di

trattamento tra i produttori del Friuli-Venezia Giulia e quelli delle

altre regioni; disciplinerebbero materia sanzionata penalmente e,

quindi, riservata allo Stato; importerebbero lesione della salubrità

ambientale e, quindi, della salute dei cittadini; eccederebbero dalle

attribuzioni statutarie della Regione Friuli-Venezia Giulia, perché

essa non dispone di potestà legislativa esclusiva in materia di

smaltimento dei rifiuti (legge costituzionale n. 1 del 1963);

che è intervenuto in giudizio, il Presidente della Giunta

regionale, il quale ha concluso per l'inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo

comma, della legge n. 23 del 1989 (come modificato dall'art. 2 della

legge n. 53 del 1990), perché già dichiarato costituzionalmente

illegittimo; e per l'infondatezza della questione relativa agli artt.

3, primo e quarto comma, e 4 della legge n. 41 del 1991, rientrando

la materia dello smaltimento dei rifiuti in quella urbanistica,

oggetto di esclusiva attribuzione alla competenza regionale;

che la medesima questione è stata sollevata dallo stesso G.I.P.

presso la pretura di Udine, nel procedimento penale a carico di

Vicario Giorgio ed altro, con ordinanza in data 27 febbraio 1992

(R.O. n. 192 del 1992), di contenuto identico alla prima, con la

quale però è stata estesa l'impugnazione anche all'art. 1 della

legge regionale Friuli-Venezia Giulia 20 gennaio 1992, n. 3, di

interpretazione autentica dell'art. 3, primo comma, della legge

regionale n. 41 del 1991;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma della legge

regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (sent. n.

504 del 1991) e degli artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, nonché

4, quarto comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4

settembre 1991, n. 41 (rectius: comma 5-quinquies dell'art. 15 della

legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, modificato dall'art. 16

della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 e dall'art. 2 della

legge regionale 28 agosto 1989, n. 23) che prevedevano l'istituto del

silenzio-assenso in ordine all'autorizzazione per effettuare lo

stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi (sent. n. 306 del

1992);

che, di conseguenza, le suddette questioni devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili, per essere state le norme

denunciate espunte dall'ordinamento;

che per le residue censure, le quali investono l'art. 3, primo

comma, della legge regionale n. 41 del 1991 e l'art. 1 della legge

regionale 30 gennaio 1992, n. 3, gli atti vanno restituiti al giudice

a quo perché riesamini la rilevanza della relativa questione alla

stregua delle intervente declaratorie di illegittimità

costituzionale (sentt. nn. 504 del 1991 e 306 del 1992);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma della

legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23

(Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7

settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di

smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge

regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nonché degli artt. 3, quarto

comma, e 4, quarto comma (rectius: comma 5-quinquies dell'art. 15

della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, modificato dall'art.

16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'art. 2 della

legge regionale 28 agosto 1989, n. 23) della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle

varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed

ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre

1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine con le

ordinanze in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Udine per la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, della legge

regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 e

dell'art. 1 della legge della stessa Regione 20 gennaio 1992, n. 3

(Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre

1991, n. 41 - smaltimento rifiuti - e di integrazione della legge

regionale 31 ottobre 1986, n. 46 - opere pubbliche), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116 della

Costituzione, con le stesse ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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