Corte costituzionale

Ordinanza n. 443/2000

Altra decisione · depositata il 26/10/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 41legge 10/1998
  • art. 14legge 10/1998
  • art. 5-bislegge 359/1992
  • art. 2d.lgs. 266/1992
  • art. 28legge 3/1999
  • art. 14legge 333/1992
  • art. 41legge 333/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20

della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6

(Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), promossi con due

ordinanze emesse il 29 giugno 1999 dalla Corte d'appello di Trento

nei provvedimenti civili vertenti tra Dalcolmo Ezio ed altri e da

Fambri Camillo S.p.a. e il comune di Pergine Valsugana, iscritte ai

nn. 535 e 536 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione alla

stima dell'indennità relativa ad un esproprio di area edificabile,

l'adi'ta Corte d'appello di Trento sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della

Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla

espropriazione per pubblica utilità), che prevedono un sistema

indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si

incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con

elementi attinenti al valore reale dell'area occupata, ciò che, ad

avviso della Corte rimettente, potrebbe condurre ad una

ingiustificata compressione dei diritti dei singoli largamente al di

sotto della soglia minima del "serio ristoro";

che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 402 del 1998,

restituiva gli atti al giudice a quo per la valutazione della

persistenza del requisito della rilevanza della questione sollevata,

alla luce della considerazione che, successivamente alla rimessione

della stessa, il legislatore provinciale era nuovamente intervenuto

nella materia de qua con la legge 11 settembre 1998, n. 10, che con

l'art. 41, comma 6, aveva sostituito l'art. 14 della legge

provinciale n. 6 del 1993, stabilendo che per le aree edificabili la

indennità di espropriazione fosse determinata dalla media aritmetica

fra il valore che le stesse avrebbero avuto in una contrattazione sul

libero mercato immobiliare, come quantificato dal servizio

espropriazioni, ed il valore agricolo determinato ai sensi

dell'art. 13 della citata legge provinciale n. 6;

che lo stesso art. 41 della legge sopravvenuta, al comma 16,

disponeva, poi, che per le indennità notificate anteriormente alla

data della sua entrata in vigore, qualora, a tale data, fosse stata

proposta opposizione alla stima, i promotori della espropriazione ed

i soggetti interessati al pagamento dell'indennità, entro trenta

giorni dalla medesima data, potessero chiederne la rideterminazione

secondo la nuova disciplina;

che, riassunta la causa da parte degli opponenti, nel corso

dell'udienza del 7 maggio 1999, il procuratore degli stessi

dichiarava che i propri assistiti non avevano esercitato l'opzione di

cui all'art. 41, comma 16, della legge provinciale n. 10 del 1998;

che la Corte d'appello di Trento, rilevato che, in tale

situazione, non possono che applicarsi, per la determinazione della

indennità, i criteri di cui alla legge provinciale n. 6 del 1993,

con ordinanza emessa il 29 giugno 1999 (r.o. n. 535 del 1999), ha

nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 24, 3 e 42 della Costituzione, degli artt. 17,

18 e 19 di detta legge, che disegnano un sistema indennitario

incentrato su parametri esclusivamente tabellari, senza la

possibilità di mediazione con elementi di valore reale, coinvolgendo

nella censura anche gli artt. da 11 a 16 e l'art. 20 della stessa

legge, in quanto, in caso di caducazione dei soli artt. 17, 18 e 19,

e di automatica sostituzione di essi con l'art. 5-bis del d.-l.

11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge

8 agosto 1992, n. 359, sarebbe impossibile, a meno di non voler

determinare un inammissibile scoordinamento amministrativo, la

contemporanea applicazione del citato art. 5-bis e delle norme di cui

agli artt. da 11 a 16 e 20 della legge provinciale dettate sul

presupposto della operatività delle disposizioni fondamentali degli

artt. 17, 18 e 19;

che, ad avviso del collegio rimettente, una normativa, come

quella in esame, che consente all'espropriato, e anche

all'espropriante, difese solo all'interno di tabelle, limita i

diritti processuali, garantiti dall'art. 24 della Costituzione,

esponendo, inoltre, gli interessati a liquidazioni indennitarie prive

dei requisiti di cui agli artt. 3 e 42 della Costituzione, a fronte

dei criteri, già restrittivi, introdotti dal citato art. 5-bis che

è norma rientrante nel novero di quelle di grande riforma

economico-sociale, e, come tale, destinata ad imporsi anche agli

ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, con

conseguente obbligo della Provincia di Trento di adeguarvi la propria

legislazione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,

recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi

statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale

di indirizzo e coordinamento"; obbligo che sarebbe inadempiuto;

che la medesima questione, in riferimento agli artt. 3, 24,

primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione, e 8, primo comma,

dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, è stata sollevata

dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 29 giugno 1999

(r.o. n. 536 del 1999), in un giudizio nel quale, come nel caso

precedente, gli opponenti non si erano avvalsi della opzione per

l'applicazione della nuova disciplina dell'indennità di

espropriazione ex art. 41 citato della legge della Provincia autonoma

di Trento n. 10 del 1998;

che, in particolare, si rileva nella ordinanza che il

meccanismo tabellare di cui alle norme impugnate vincolerebbe il

giudice, restringendo la sua cognizione all'interno di predeterminate

classi legali;

che le classificazioni legali porterebbero necessariamente,

ad avviso del collegio rimettente, a giudizi di uguaglianza nelle

disuguaglianze, ciò che sarebbe inammissibile in una materia tanto

incisiva sui diritti del cittadino quale quella afferente alle

espropriazioni: si profilerebbe, così, il contrasto con gli artt. 3

e 42 della Costituzione;

che nel dettaglio, la legge provinciale impugnata

accrediterebbe, con l'effetto di drastiche diversificazioni

indennitarie, alcune "perimetrazioni" cartografiche che, dal punto di

vista economico, nella realtà si configurerebbero in forme meno

rigide e più variegate;

che, in ogni caso, il legislatore provinciale non si sarebbe

adeguato, come sarebbe stato suo obbligo, alla legislazione statale

in materia entro il termine di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del

1992;

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza r.o. n.535 del

1999, ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento, che ha

preliminarmente segnalato che nella materia in questione il

legislatore provinciale è nuovamente intervenuto con la legge

27 agosto 1999, n. 3, che, all'art. 28, ha riaperto il termine per la

presentazione della domanda per la rideterminazione della indennità

di espropriazione prevista dalla legge provinciale n. 10 del 1998, a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e fino

al 30 giugno 2000;

che pertanto, a prescindere dal fatto che le parti non si

sono avvalse in precedenza della opzione loro consentita dalla legge

n. 10 (e, aggiunge la Provincia, persino nella ipotesi in cui esse

avessero dichiarato di non volerla esercitare), detta riapertura dei

termini imporrebbe di attendere la nuova scadenza, al fine di

valutare la rilevanza della questione nel giudizio a quo;

che in ogni caso, sempre secondo la difesa della Provincia

autonoma, l'introduzione, ad opera della legge n. 10, della

possibilità di scelta del criterio indennitario, renderebbe

inammissibile la questione prospettata, in quanto concernente solo

una delle discipline applicabili;

che la Provincia autonoma osserva, nel merito delle

questioni, che la legge impugnata non sarebbe nata come deviazione

rispetto ai principi della legislazione statale, ma proprio dalla

ricerca di una soluzione convergente con quella statale, nel momento

in cui questa andava modificata per adeguare la disciplina vigente

alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5 del 1980 e 223 del

1983, che avevano dichiarato costituzionalmente illegittimo il

criterio di valutazione ai fini dell'indennità stabilito dalla legge

n. 865 del 1971 per i terreni edificabili. A tal fine, il 10 novembre

1989 era stato presentato un disegno di legge al Senato, del quale la

legge provinciale censurata aveva ripreso i contenuti;

che, sempre secondo la Provincia, mentre in ambito statale

l'iter parlamentare non poté giungere a conclusione per lo

scioglimento anticipato delle Camere, sicché si provvide con una

disciplina che doveva essere provvisoria, quella di cui

all'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, nella Provincia autonoma di

Trento il procedimento legislativo iniziato fu portato a termine, e

diede luogo alla legge n. 6 del 1993;

che, infine, la Provincia esclude che possa profilarsi un

contrasto con la legislazione statale, in quanto la legislazione

provinciale condurrebbe ad un risultato equivalente, in termini di

onere per la finanza pubblica, a quello comportato dalla legislazione

statale.

Considerato che, preliminarmente, deve essere disposta la

riunione dei giudizi stante la connessione oggettiva per identità

delle questioni, relative ad indennità di espropriazione per aree

edificabili nella Provincia di Trento;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata

emanata la legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999,

n. 3, che, all'art. 28, ha riaperto il termine per la presentazione

della domanda per la rideterminazione della indennità di

espropriazione prevista dalla legge provinciale n. 10 del 1998, a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e fino

al 30 giugno 2000;

che dal mancato esercizio della precedente opzione - prevista

dall'art. 41, comma 16, della legge della Provincia autonoma di

Trento 11 settembre 1998, n. 10 - non può direttamente trarsi alcuna

preclusione in questa sede, a seguito della riapertura dei termini,

trattandosi di diritto attribuito a ciascuno dei soggetti, sia

espropriato, sia espropriante, ed esercitabile al di fuori della sede

giurisdizionale fino al 30 giugno 2000, e la cui valutazione spetta

al giudice ordinario;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti

al giudice rimettente, al quale spetta di valutare se, alla luce

dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, cui fa riferimento

l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti per la definizione dei giudizi a quibus;

che, in occasione di tale verifica, lo stesso giudice potrà

valutare, complessivamente, anche il criterio alternativo (combinato

disposto degli artt. 14 della legge della Provincia autonoma di

Trento 19 febbraio 1993, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 41,

comma 6, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; art. 28

della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3), indipendentemente

dalla scelta dei soggetti interessati; dovendo il sistema essere

esaminato unitariamente sotto il profilo della legittimità

costituzionale delle alternative offerte dal legislatore provinciale

per risolvere talune situazioni transitorie;

che inoltre lo stesso giudice potrà preliminarmente

verificare i risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe

adottando, oltre i criteri di valutazione rispettivamente previsti

dall'originario art. 14 della legge della Provincia autonoma di

Trento 19 febbraio 1993, n. 6 e dal nuovo testo dello stesso art. 14,

introdotto dall'art. 41, comma 6, della legge provinciale

11 settembre 1998, n. 10, anche quelli del testo vigente

dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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