Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con

ordinanza emessa il 26 marzo 1991 dal Pretore di Siena nel

procedimento penale a carico di Tistoni Giorgio, iscritta al n. 396

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Siena ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

deducendo a fondamento della questione medesima l'esistenza di una

"discrasia logico-giuridica tra la portata dell'art. 444 c.p.p. e le

restrizioni" previste dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981,

"atteso che diventa patteggiabile con sanzione sostitutiva tutta una

serie di reati di competenza del tribunale (purché la pena da

irrogare in concreto non superi i sei mesi) per loro intrinseca

natura più gravi rispetto a quelli oggettivamente esclusi e

riportati" dalla norma oggetto di denuncia;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'istituto della applicazione della pena su

richiesta delle parti disciplinato nel titolo II del libro VI del

codice di procedura penale non ha introdotto, né poteva introdurre,

in assenza di specifiche previsioni della legge-delega 16 febbraio

1987, n. 81, modifiche al regime sostanziale delle sanzioni

sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e seguenti della legge n. 681

del 1981;

e che, come evidenzia la Relazione al Progetto preliminare del

nuovo codice, appare "significativa in proposito la modificazione

della direttiva" 45 della legge-delega "operata dal Senato, che ha

sostituito le parole 'l'applicazione, in casi consentiti, delle

sanzioni sostitutive o della pena detentiva' con le parole

'l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti',

chiarendo così, da un lato, che il legislatore delegato non ha il

compito di specificare, al di là delle previsioni del delegante, i

casi in cui è consentita l'applicazione delle pene su richiesta

delle parti e, dall'altro, che l'applicazione delle sanzioni

sostitutive su richiesta è ammessa nei soli casi in cui queste

sanzioni risultano applicabili in generale (indipendentemente cioè

dalla richiesta delle parti), in base alla l. n. 689 del 1981, che le

ha introdotte nel nostro ordinamento e le disciplina";

che alla stregua delle accennate considerazioni, e

contrariamente a quanto mostra di ritenere il rimettente, permane

inalterata, anche agli effetti del nuovo "patteggiamento", la

previsione dettata dall'art. 54 della legge n. 689 del 1981 che

limita l'applicabilità delle pene sostitutive ai reati di competenza

del pretore, sicché viene a cadere la premessa stessa sulla quale il

rimettente fonda la pretesa "discrasia logico-giuridica" ed il

conseguente dubbio di costituzionalità circa la ragionevolezza delle

esclusioni oggettive stabilite dalla norma oggetto di denuncia;

e che, pertanto, la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Siena con ordinanza del 26 marzo

1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1991:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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