Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e

6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), promossi con ordinanze emesse il 16 gennaio 2001 (n. 8

ordinanze) e il 13 feb-braio 2001 (n. 13 ordinanze) dal Tribunale di

Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal

n. 318 al n. 325 e dal n. 356 al n. 368 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 e n. 20,

1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con otto ordinanze in data 16 gennaio 2001 (r.o. da

n. 318 a n. 325 del 2001) e con 13 ordinanze in data 13 febbraio 2001

(r.o. da n. 356 a n. 368 del 2001), tutte di analogo contenuto, il

Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in

riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e

6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di

accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia

comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida

entro quarantotto ore da parte di tale autorità e che la mancata

convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti

di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, elida gli

effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo

di forza pubblica;

che, quanto alla rilevanza, in tutte le ordinanze si osserva

che il procedimento di convalida del trattenimento presso il centro

di permanenza temporanea e assistenza non può essere definito senza

che sia assoggettato a convalida il provvedimento di espulsione con

accompagnamento alla frontiera che ne costituisce il presupposto;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale, i remittenti rilevano che il

trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza ed

assistenza di cui al citato art. 14 è finalizzato ad assicurare

effettività alla normativa in tema di allontanamento e presuppone

l'immediata coercibilità dell'espulsione, da eseguirsi mediante

accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,

accompagnamento che, incidendo sulla libertà personale, non potrebbe

restare privo delle garanzie poste dall'art. 13 della Costituzione;

che nei casi di accompagnamento alla frontiera conseguenti a

provvedimenti di espulsione amministrativa, risulterebbe violata la

riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un

provvedimento dell'autorità giudiziaria che motivi le ragioni di

quella misura, in via preventiva ex art. 13, secondo comma, Cost.,

ovvero successivamente, mediante convalida del giudice entro

quarantotto ore, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità

di pubblica sicurezza ex art. 13, terzo comma, Cost;

che la violazione della riserva di giurisdizione, di

immediata rilevabilità nell'ipotesi in cui lo straniero espulso

venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo della forza

pubblica (in questo caso il giudice non ne viene neanche informato),

sussisterebbe, ad avviso dei remittenti, anche quando lo straniero,

per l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga

trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo

n. 286 del 1998 presso un centro di permanenza temporanea e

assistenza, in quanto, nonostante l'art. 14, comma 4, prescriva al

giudice della convalida di valutare la sussistenza dei presupposti di

cui all'art. 13 del medesimo decreto, oggetto della convalida sarebbe

solo il provvedimento di trattenimento presso il centro, come

confermerebbe, oltre al tenore letterale del citato art. 14, comma 4,

che sembrerebbe riferirsi al solo "provvedimento del questore", anche

la circostanza che la mancata convalida del trattenimento non

travolgerebbe il provvedimento di "espulsione con accompagnamento",

che continuerebbe così a gravare sullo straniero;

che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile o non fondata;

che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa

erariale ha depositato memorie, con le quali, rilevato che le

questioni di legittimità costituzionale sono già state risolte da

questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001, insiste per la

declaratoria di manifesta inammissibilità o infondatezza delle

questioni stesse.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa

Corte, con la sentenza n. 105 del 2001, ha dichiarato non fondata,

nei sensi di cui in motivazione, identica questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, comma 4,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ha chiarito che

una corretta interpretazione delle disposizioni censurate, alla luce

dell'art. 13 della Costituzione e della riserva di giurisdizione in

esso contenuta, induce a ritenere che in sede di convalida del

provvedimento di trattenimento presso i centri di permanenza

temporanea ed assistenza il giudice deve verificare anche la

legittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento

immediato alla frontiera;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,

comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata

in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la citata sentenza

n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 388 e

298 del 2001;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da

indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché

anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art.

14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

sollevata, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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