Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3,

della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17

(Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la

destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), promosso

con ordinanza emessa il 26 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Crupi Paolo contro la

Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo ed altro,

iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1a serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Crupi Paolo nonché l'atto di

intervento della Regione Siciliana.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento del

parere parzialmente negativo espresso dalla Soprintendenza ai beni

culturali ed ambientali di Palermo in relazione ad una istanza di

concessione edilizia in sanatoria (peraltro di opere abusive in parte

allo stato grezzo, che esigevano un completamento posteriore al

vincolo), il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

aderendo alla richiesta di parte - ancorché modificando il parametro

costituzionale da questi indicato (artt. 2, 41,116,117 della

Costituzione), avendo ritenuto il profilo manifestamente infondato -,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17

(Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la

destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), in

riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che l'art. 23, comma 10, della legge della Regione Siciliana

10 agosto 1985, n. 37 prevedeva, ai fini delle concessioni edilizie

in sanatoria, il rilascio, da parte degli enti di tutela, di un nulla

osta, sempre che il vincolo fosse antecedente all'esecuzione

dell'opera;

che la norma impugnata stabilisce, al contrario, che il

rilascio del nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del

vincolo debba intervenire anche quando il vincolo sia stato apposto

successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva;

che il giudice a quo rileva che l'art. 5, comma 3, della

legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, pur

qualificandosi norma interpretativa, in realtà inciderebbe

profondamente sul dato letterale della norma interpretata, in quanto

introdurrebbe una previsione non desumibile dal testo interpretato,

nel quale si fa espresso riferimento alla preesistenza del vincolo;

che in tal modo - secondo il giudice rimettente - mentre

l'originaria norma regionale applicherebbe correttamente il principio

della irretroattività (art. 11 delle preleggi), il quale, se pur non

elevato, al di fuori della materia penale, a rango costituzionale,

tuttavia rappresenterebbe una regola essenziale del nostro

ordinamento a cui il legislatore deve attenersi, la norma di cui

all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 1994,

esorbitando dall'ambito di una interpretazione autentica della norma

precedente, violerebbe il disposto dell'art. 101 della Costituzione;

ne conseguirebbe che, per la sua natura interpretativa, in realtà

solo apparente, vincolerebbe l'interpretazione del giudice, con

palese violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale

ha chiesto la declaratoria di illegittimità della norma impugnata,

svolgendo argomentazioni adesive a quelle dell'ordinanza di

rimessione;

che è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,

richiamando la giurisprudenza costituzionale, secondo cui in nessun

caso la illegittimità costituzionale di una legge di interpretazione

autentica potrebbe derivare da una presunta portata innovativa della

stessa; la legge interpretativa, peraltro, non inciderebbe sul

principio della divisione dei poteri, giacché essa agirebbe sul

piano astratto delle fonti normative;

che, nell'imminenza della data fissata per l'udienza

pubblica, la parte privata nel giudizio a quo ha depositato una

memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni in ordine alla

illegittimità costituzionale della norma impugnata. In particolare

sottolinea che detta norma difetterebbe dei requisiti propri della

legge di interpretazione autentica e non sarebbe giustificabile sul

piano della ragionevolezza, in quanto incide arbitrariamente su

situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, e che,

pur riconoscendosi un alto valore alla tutela paesaggistica ed

ambientale, tuttavia non potrebbe essere leso il principio di

irretroattività e più in generale il principio di giustizia e di

uguaglianza dell'affidamento, della parità di trattamento e della

certezza del diritto.

Considerato che i profili suscettibili di essere esaminati in

questa sede sono esclusivamente quelli su cui si è basato il giudice

rimettente per sollevare la questione di legittimità costituzionale,

con riguardo all'unico parametro costituzionale preso in

considerazione (art. 101, secondo comma, della Costituzione), con

esclusione di quelli dichiarati manifestamente infondati (tra cui

quello relativo all'art. 3 della Costituzione);

che, pertanto, non possono essere prese in considerazioni le

deduzioni formulate dalla parte privata attinenti alla ragionevolezza

ed alla arbitrarietà di modificazioni incidenti su situazioni poste

in essere sulla base di leggi preesistenti, con asserita violazione

dei principi di eguaglianza e di affidamento e di parità di

trattamento, riconducibili in astratto al parametro dell'art. 3 della

Costituzione (rispetto al quale vi è una preclusione in questa sede,

derivante dalla manifesta infondatezza formulata dal giudice a quo);

che al legislatore spetta la possibilità di dare una

interpretazione di una legge ed anche di innovare al contenuto della

stessa legge, con il rispetto di valori ed interessi

costituzionalmente protetti, ma l'esercizio di tale attività non

può, di per sé, considerarsi lesivo della sfera riservata al

giudice, potendo questi, a sua volta, pienamente valutare l'effettivo

contenuto della norma interpretativa e della sua innovazione nel

sistema della preesistente norma interpretata;

che non risulta, né è stato dedotto, alcun elemento da cui

possa desumersi una volontà del legislatore di sovrapporsi a

situazioni definite o comunque decise in sede giurisdizionale o di

incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub iudice (v., da

ultimo, sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999);

che, infatti, la funzione giurisdizionale non può dirsi

violata per il solo fatto dell'intervento legislativo, perché il

legislatore non tocca la potestà di giudicare, quando si muove sul

piano generale ed astratto delle fonti e costruisce il modello

normativo (sentenza n. 432 del 1997);

che, del resto, il modello normativo prevede che sia

richiesto il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del

vincolo, quando esista al momento della pronuncia sulla richiesta di

sanatoria un vincolo, anche se apposto successivamente alla

ultimazione dell'opera (con esclusione, tuttavia, di sanzioni

amministrative pecuniarie in quest'ultimo caso), essendo evidente

l'esigenza di un intervento dell'autorità preposta al vincolo anche

al fine di un contributo alla verifica dell'epoca del commesso abuso,

nonché per la valutazione di compatibilità con le esigenze di

tutela e di necessità di eventuali prescrizioni o limitazioni;

che, in realtà - di fronte ad un edificio di cinque piani -

il parere negativo e la parziale demolizione disposta dalla

Sovraintendenza (basato su un giudizio estetico ritenuto dal giudice

a quo immune dai vizi denunciati) comportava la necessaria

preclusione, per questa parte, di sanatoria totale che avrebbe

consentito (dopo che già esisteva ed era operante il vincolo)

ulteriori opere di completamento della porzione di edificio rimasta

allo stato grezzo;

che la norma denunciata non preclude alcuno dei poteri del

giudice di accertare gli eventuali vizi di legittimità (anche sotto

i diversi profili sintomatici dell'eccesso di potere) del parere

negativo di nulla osta dell'autorità preposta al vincolo, nonché di

valutare gli effetti negativi del rifiuto di nulla osta in caso di

vincolo, sopravvenuto all'abuso edilizio prima della definizione del

condono, ed il raccordo con la norma base originaria prescrivente la

subordinazione delle concessioni in sanatoria "al nulla osta

rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto

antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti

inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio

per la tutela medesima" (art. 23 della legge della Regione Siciliana

10 agosto 1985, n. 37);

che l'ordinanza di rimessione sottolinea i rischi di

compromissione di un interesse pubblico primario alla tutela dei beni

culturali-paesaggistici, ed invero è la stessa Costituzione che, tra

i principi fondamentali, pone la tutela dell'ambiente-paesaggio a

garanzia della qualità della vita dell'uomo, inteso come valore

prioritario;

che, in definitiva, il problema in astratto rilevante sul

piano costituzionale non è dato dalla natura della legge

interpretativa o innovativa, ma può riguardare i limiti che simili

leggi incontrano quanto alla loro portata retroattiva, questione

nella specie esulante dalla invocata tutela costituzionale sotto il

profilo esclusivo dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che pertanto risulta la manifesta infondatezza dei profili di

illegittimità costituzionale denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della

Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la

prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle

costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento

all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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