Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19

settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,

promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1997 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul

ricorso proposto da Vito Tenore contro il Ministero di grazia e

giustizia ed altro, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di costituzione di Vito Tenore, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un magistrato, il

quale chiedeva l'attribuzione dello stesso trattamento economico

riconosciuto ad altro magistrato, nominato uditore giudiziario

successivamente ma che aveva maturato una più elevata retribuzione

in una carriera diversa, il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, sezione staccata di Latina, con ordinanza emessa il 5 dicembre

1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in

materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14

novembre 1992, n. 438;

che la disposizione denunciata ha stabilito che la soppressione

di precedenti disposizioni che consentivano l'allineamento

stipendiale, disposta con il d.-l. 11 luglio 1992, n. 333,

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, va

interpretata nel senso che dalla data di entrata in vigore di tale

d.-l. non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento

stipendiale, anche se con effetti anteriori all'11 luglio 1992;

che il giudice remittente ricorda che precedenti questioni di

legittimità costituzionale che hanno investito la stessa

disposizione sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 6 del

1994) e successivamente manifestamente infondate, ma ripropone i

dubbi di legittimità costituzionale, denunciando la violazione degli

artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, giacché precludere la

possibilità di accogliere i ricorsi di quanti avrebbero avuto titolo

all'allineamento stipendiale prima della soppressione di tale

istituto equivarrebbe ad escludere per costoro la tutela

giurisdizionale; lo stesso giudice denuncia, inoltre, la violazione

degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto l'attribuzione

della maggiore retribuzione dipenderebbe dalla tempestività o meno

degli uffici amministrativi nell'applicazione dell'allineamento

stipendiale;

che si è costituita la parte ricorrente nel giudizio principale,

chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia

accolta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo la infondatezza della questione.

Considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale

che hanno investito l'art. 7 del d.-l. n. 384 del 1992 sono state

dichiarate non fondate dalla Corte (sentenza n. 6 del 1994), giacché

la soppressione con efficacia retroattiva dei meccanismi di

allineamento stipendiale è diretta a superare irrazionalità e

diseguaglianze determinate dall'applicazione di tale istituto,

attraverso il quale il trattamento riconosciuto a singoli dipendenti,

per evitare loro arretramenti retributivi derivanti da sviluppi o

mutamenti della carriera, veniva esteso ad un'intera categoria di

dipendenti in conseguenza del fatto, del tutto accidentale, che un

soggetto dotato di un trattamento "personalizzato" più favorevole

venisse ad inserirsi nell'ambito di tale categoria, così alterando

il principio secondo cui la progressione nel trattamento economico

deve corrispondere a criteri prefissati nella legge o nei contratti

collettivi, e collegarsi, in ogni caso, a miglioramenti nella

qualità e quantità delle prestazioni effettuate;

che eventuali disparità tra coloro che hanno ottenuto

l'allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della norma

impugnata e coloro che, nella medesima situazione, non possono godere

di tale vantaggio, non assumono, come la Corte ha più volte ribadito

(sentenza n. 6 del 1994; ordinanze nn. 105 e 394 del 1994 e nn. 40 e

523 del 1995), rilievo costituzionale, dal momento che tale

disparità "non potrebbe giustificare la sopravvivenza, sia pure

limitata, di un istituto che si è voluto espungere radicalmente

dall'ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca

irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava determinando";

che la disposizione denunciata ha escluso l'allineamento

stipendiale stabilendo una disciplina retroattiva di carattere

sostanziale, che, in quanto tale, non incide sulla tutela

giurisdizionale diretta ad applicare il diritto oggettivo (cfr.

sentenza n. 6 del 1994; ordinanza n. 394 del 1994);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384

(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico

impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di

Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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