Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi primo

e secondo, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure

urgenti in materia di entrate fiscali), convertito nella legge 27

novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio

1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente

tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la S.p.a.

Montecatini-Edison, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

restituzione di diritti per servizi amministrativi, indebitamente

corrisposti per l'importazione di merci provenienti da paesi - come

si evince dall'esame del fascicolo a quo - aderenti al General

Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), la Corte d'appello di

Torino, con ordinanza in data 20 maggio 1988 (r.o. n. 52 del 1989),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19

del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in

materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n.

873;

che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui,

subordinando con effetto retroattivo la ripetizione di tributi,

indebitamente pagati, alla prova documentale che l'ammontare degli

stessi non sia stato riversato su altri soggetti, si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che il giudice a quo non esprime alcun apprezzamento

circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi ad

affermare che la legittimità costituzionale della norma impugnata

non appare "incontrovertibile secondo gli attuali orientamenti della

dottrina e della giurisprudenza";

che sotto tale profilo la questione va pertanto dichiarata

manifestamente inammissibile risultando violata la prescrizione di

cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

(vedi ord. n. 102 del 1983);

che, peraltro, ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche

per quanto concerne il requisito della rilevanza, in quanto l'atto di

rimessione non appare sufficientemente motivato, non essendo in alcun

modo precisato se si tratta di importazioni provenienti da paesi

comunitari o extracomunitari, e, in quest'ultimo caso, se sia

comunque applicabile la normativa CEE, dovendosi, nell'eventualità

che ricorresse una di tali ipotesi, escludere la rilevanza della

questione (vedi in proposito ord. n. 1077 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30

settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate

fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte

d'Appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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