Corte costituzionale

Ordinanza n. 434/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6,

del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento

della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359,

come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi

con ordinanze emesse il 14 maggio 1996 dalla Corte d'appello de

L'Aquila, il 14 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di

Brescia, il 20 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Milano, il 14

maggio 1996 dal tribunale di Lamezia Terme, il 2 maggio 1996 dal

tribunale di Savona ed il 20 maggio 1996 dal tribunale di Frosinone,

rispettivamente iscritte ai nn. 1100, 1115, 1116, 1146, 1175, 1197 e

1200 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 42, 43 e 44, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione della curatela di Arena Alessandro,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di sette giudizi per risarcimento danni da

illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata

interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, le Corti di

appello de L'Aquila e di Milano ed i tribunali di Brescia, Lamezia

Terme, Savona e Frosinone hanno sollevato - in riferimento

complessivamente agli artt. 3, 24, secondo comma, 42 e 97 della

Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale

del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333

(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),

convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art.

1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui detta

norma estende al "risarcimento del danno" (conseguente alla perdita

del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla

pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la

determinazione dell'indennizzo espropriativo;

che nei giudizi relativi alle ordinanze della Corte d'appello de

L'Aquila e del Tribunale di Brescia è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

che nel procedimento relativo all'ordinanza del Tribunale di

Savona vi è stata anche costituzione della parte privata;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche

questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di

questa Corte, e dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza

n. 369 del 2 novembre 1996;

che ciò comporta la manifesta inammissibilità di tutte le

odierne questioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art.

5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto

1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28

dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente e redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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