Corte costituzionale

Ordinanza n. 434/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 53d.P.R. 761/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali) e 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791

(Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni

nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il

12 novembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Maria Antonia

Calogero contro la U.S.L. n. 41 di Messina/Nord ed altri, iscritta al

n. 303 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

sezione di Catania - nel corso di un giudizio proposto da una

infermiera dipendente di una unità sanitaria locale, avverso la

deliberazione con la quale era stata collocata a riposo al compimento

del sessantacinquesimo anno di età, pur non avendo maturata

l'anzianità minima per il conseguimento del diritto a pensione - con

ordinanza 12 novembre 1991 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., degli

artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 6, comma primo, del

d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella l. 26 febbraio 1982,

n. 54 "nella parte in cui non prevedono il mantenimento in servizio

fino al settantesimo anno di età, dei dipendenti delle unità

sanitarie locali i quali non abbiano maturato l'anzianità minima

richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza";

che secondo il giudice a quo - tenuto conto che, a norma della

l. 19 febbraio 1991, n. 50, per i primari ospedalieri che non abbiano

raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessari per

conseguire il massimo della pensione è previsto che possano chiedere

di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale

anzianità e, comunque, fino al settantesimo anno di età - è iniquo

ed irrazionale non consentire al personale dei livelli inferiori,

munito di minor reddito e certamente di più ridotta capacità

economica, di permanere in servizio oltre il limite d'età previsto

in via generale, per maturare almeno il diritto alla pensione minima;

Considerato che questa Corte, con sentenza 9 marzo 1992, n. 90 -

resa in un giudizio riguardante un aiuto ospedaliero - ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero primo comma

dell'art. 53 nella parte in cui non consente al personale ivi

contemplato (sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di

assistenza religiosa e professionale e categorie "restanti"), che al

raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non

abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo

della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al

conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il

settantesimo anno di età;

che l'art. 6, comma primo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 781 è,

pertanto, modificato con riferimento al suddetto personale in base

all'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, come risultante dalla

suindicata declaratoria d'illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre

1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie

locali) e 6, comma primo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791

(Disposizioni in materia previdenziale), convertito nella legge 26

febbraio 1982, n. 54, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari