Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del

decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la

tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito in

legge 8 agosto 1985, n. 431 promosso con ordinanza emessa il 22

febbraio 1991 dal Pretore di Brescia (sez. distaccata di Salò) nel

procedimento penale a carico di Lopresto Corrado, iscritta al n. 305

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, nel procedimento penale a

carico di imputato del reato previsto dall'art. 1-sexies del decreto

legge 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle

zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8

agosto 1985 n. 431, per aver eseguito lavori senza autorizzazione in

zona sottoposta al vincolo previsto dalla legge stessa, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che ad avviso dell'autorità remittente la norma pone una

irrazionale disparità di trattamento tra chi compia opere di

trasformazione non autorizzate in zona vincolata ai sensi della legge

29 giugno 1939 n. 1497 ("Protezione delle bellezze naturali"), il cui

pregio ambientale è stato accertato da competenti organi tecnici a

seguito di procedimento in contraddittorio con gli interessati, e

chi, invece, compia analoghe opere in zone individuate per categoria,

e quindi indipendentemente da una valutazione specifica del loro

pregio estetico; ciò in quanto nel primo caso, che il giudice a quo

ritiene sicuramente più grave, la più rigorosa sanzione prevista

dalla norma censurata non si applicherebbe, mentre dovrebbe

applicarsi nel secondo caso;

che, inoltre, l'elevata entità della pena, tale da non

consentire la concessione della sospensione condizionale, pur se

inflitta nel minimo edittale e con un'attenuante, non sarebbe

confortata nemmeno dalla certezza che la violazione in concreto

compiuta sia effettivamente lesiva del bene che si vorrebbe tutelare

(il paesaggio) poiché il reato in questione ha carattere meramente

formale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza

della sollevata questione.

Considerato che il giudice a quo ritiene di dover fare

applicazione della norma censurata nel caso sottoposto al suo esame,

con interpretazione che, allo stato, non risulta contraddetta da

diversa uniforme giurisprudenza, sicché non può essere accolta

l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato

in ordine alla inapplicabilità, nella fattispecie, della

disposizione impugnata;

che, nel merito, già con la sentenza n. 151 del 1986, questa

Corte ha avuto modo di rilevare che la legge n. 431 del 1985 "si

discosta nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali

contenuta nella legislazione precostituzionale di settore (legge 29

giugno 1939 n. 1497), che infatti prevede una tutela diretta alla

preservazione di cose e di località di particolare pregio estetico

isolatamente considerate, mentre la normativa impugnata, proprio per

l'estensione e la correlativa intensità dell'intervento protettivo -

imposizione del vincolo paesistico (e quindi preclusioni di

sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste

porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso, individuati

secondo tipologie paesistiche, ubicazionali o morfologiche

rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati da lungo tempo

- introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e

globalità, implicante una riconsiderazione assidua dell'intero

territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale"; di tal ché le censure avverso un differente trattamento

sanzionatorio di violazioni operanti su piani diversi sono da

ritenersi manifestamente infondate;

che, inoltre, anche sotto il profilo della determinazione di un

elevato minimo edittale, questa Corte non vede motivi per discostarsi

dai rilievi espressi con l'ordinanza n. 377 del 1990 (in ordine

all'art. 20 lett. c della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinvia

quoad penam l'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985) con la quale

è stato affermato che detto rigore sanzionatorio - espressivo di

oggettiva gravità dell'illecito, quale che ne sia la concreta

dimensione quantitativa - è, nei reati urbanistici, giustificato

dall'esigenza, correlata all'intento perseguito dal legislatore di

predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del

territorio di assicurare l'effettività degli strumenti stessi

mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio: inasprimento

collegato, tra l'altro, all'accresciuta sensibilità del legislatore

verso fenomeni reali di degrado urbanistico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n.

312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Brescia (sez. distaccata di Salò) con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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