Corte costituzionale

Ordinanza n. 430/2001

Altra decisione · depositata il 21/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 19 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), 44 del regio decreto 26 giugno 1924,

n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di

Stato), e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento

per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio

di Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999 dal

Consiglio di Stato, sezione IV, sul ricorso proposto dal Ministero

della difesa - Stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze contro la

Bracco S.p.a. ed altra iscritta al n. 503 del registro ordinanze 2001

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza del

7 dicembre 1999, depositata il 17 aprile 2000 (pervenuta il 21 maggio

2001), solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale

degli articoli 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione

dei tribunali amministrativi regionali), 44 del regio decreto

26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul

Consiglio di Stato), e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642

(Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali

del Consiglio di Stato), in riferimento agli articoli 3, 24, primo e

secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, le norme impugnate, nelle

parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo, nella

giurisdizione generale di legittimità e negli altri ambiti di cui in

motivazione, di disporre perizie, accertamenti tecnici e consulenze

tecniche d'ufficio, si porrebbero in contrasto con il principio di

effettività della tutela giurisdizionale (art. 24, primo e secondo

comma, della Costituzione), in quanto impedirebbero la piena

cognizione dei fatti rilevanti nella controversia;

che, inoltre, secondo il Consiglio di Stato, le disposizioni

censurate recherebbero vulnus ai principi di eguaglianza e

ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), poiché darebbero luogo

ad "aree di privilegio dell'attività amministrativa", sottratte al

controllo del giudice, impedendo altresì il sindacato

giurisdizionale del vizio di eccesso di potere per travisamento dei

fatti, per falsità dei presupposti, per difetto di istruttoria e per

irrazionalità della scelta tecnica, in contrasto con l'art. 113,

secondo comma, della Costituzione.

Considerato che il Consiglio di Stato, sezione IV, impugna, in

riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e

secondo comma, della Costituzione, gli artt. 19 della legge n. 1034

del 1971, 44 del r.d. n. 1054 del 1924 e 26 del r.d. n. 642 del 1907,

nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo,

nella giurisdizione generale di legittimità, di disporre consulenza

tecnica di ufficio;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata

emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di

giustizia amministrativa), che, con l'art. 16, ha modificato

l'art. 44, primo comma, del r.d. n. 1054 del 1924, attribuendo

espressamente al giudice amministrativo il potere di "disporre

consulenza tecnica";

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al

collegio rimettente, affinché valuti se, a seguito della

sopravvenuta modificazione normativa, la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione

IV.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari