Corte costituzionale

Ordinanza n. 430/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-bis e 3- ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del

decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di

procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di

misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con ordinanze

emesse il 15 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Torino (n. 2 ordinanze), il 21 luglio 1994 dal

Tribunale di Monza, il 16 ed il 21 luglio 1994 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea ed il 18 luglio

1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Lucca, rispettivamente iscritte ai nn. 516, 517, 571, 592, 593 e 601

nel registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 38, 41 e 42, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Torino con due ordinanze del 15 luglio 1994, il Tribunale

di Monza con ordinanza del 21 luglio 1994 e il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca con ordinanza del

18 luglio 1994 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e

101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 275, commi 3- bis e 3- ter del codice di procedura penale,

come introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione

dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa);

e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Ivrea, con due ordinanze rispettivamente del 16 e 21 luglio 1994,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

del medesimo decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;

Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte l'identica

questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi con unico provvedimento;

che il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato

convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e che pertanto, in

conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo,

ordinanza n. 247 del 1994), la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis

e 3- ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale

in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di

diritto di difesa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13,

77, 101 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Torino, dal Tribunale di Monza, dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea e

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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