Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),

come novellato dall'art. 3 del decreto legge 31 marzo 1994, n. 221

(Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di

smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei

centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia),

promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal Pretore di Venezia

nel procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei

confronti di Poli Benito, iscritta al n. 355 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 nel corso di un

procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei confronti

di Poli Benito, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360

(Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art.

3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il

risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque

usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle

isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui

stabilisce che "la necessità" del locatore di disporre dell'immobile

per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli "debba

essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione

dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta";

che la norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione, per

un periodo di trentasei mesi, dei titoli di rilascio degli immobili

adibiti ad uso abitativo, eccezion fatta per "i casi di accertate

necessità abitative del locatore";

che il giudice a quo sostiene che "l'utilizzo del termine

accertate necessità abitative" indurrebbe a ritenere che le stesse

debbano risultare da un giudizio di accertamento effettuato dal

giudice competente in sede di cognizione, dato che il giudice

dell'esecuzione, nel nostro ordinamento, non ha mai un potere

cognitivo di accertamento;

che, pertanto, ad avviso del Pretore, poiché il proprietario

esecutante dovrebbe munirsi di un ulteriore titolo (con natura di

cosa giudicata) accertante la propria necessità, a seguito di

giudizio da incardinarsi davanti al giudice competente, la norma

censurata violerebbe l'art. 24 della Costituzione - in quanto

"l'esercizio del diritto di veder riconosciuta, in caso di

necessità, l'eseguibilità del titolo risulta eccessivamente

oneroso, avuto riguardo ai tempi necessari per ottenere una pronuncia

giudiziale definitiva" - nonché l'art. 42 della Costituzione,

integrando un "blocco del diritto di proprietà"; e creerebbe,

altresì, una irragionevole disparità di trattamento tra i casi in

cui il proprietario-esecutante abbia necessità non ancora

"accertate" ed i casi nei quali "sussistano i presupposti di cui al

combinato disposto degli artt. 2, primo comma, della legge 21

febbraio 1989, n. 61 e 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360";

Considerato che il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non è

stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta

dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1

giugno 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 322, 167 e 74 del 1994), la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991,

n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato

dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi

urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento

delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri

storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte

in cui stabilisce che "la necessità" del locatore di disporre

dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei

figli "debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non

soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta",

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione,

dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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