Corte costituzionale

Ordinanza n. 425/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1998 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter del

d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di

persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che

collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella

legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con

ordinanza emessa l'8 luglio 1997 dal Tribunale di sorveglianza di

Torino nel procedimento penale a carico di Lazzari Giuseppe, iscritta

al n. 762 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso del procedimento inerente alla revoca della

detenzione domiciliare di un condannato il Tribunale di sorveglianza

di Roma concedeva il beneficio relativo all'espiazione, in forma

alternativa, della pena residua di anni 21, mesi 7 e giorni 20 di

reclusione;

che la misura veniva concessa in deroga alle disposizioni

riguardanti i limiti di pena di cui all'art. 47-ter primo comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), risultando il condannato titolare dello speciale

programma di protezione di cui all'art. 10 del d.-l. 15 gennaio 1991,

n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di

estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la

giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,

n. 82;

che, successivamente, il magistrato di sorveglianza di Roma, su

richiesta del servizio centrale di protezione, al fine di tutelare la

sicurezza personale e prevenire il pericolo di ricaduta

dell'interessato nel reato, modificava le prescrizioni concernenti la

misura alternativa accordandogli la facoltà di uscire

dall'abitazione per alcune ore della giornata;

che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con altro

provvedimento, prendeva atto che la Commissione centrale per i

servizi speciali di protezione - senza che vi fosse stata

inosservanza degli impegni assunti dall'interessato con la

sottoscrizione del programma di protezione - non aveva prorogato le

misure per la tutela dell'incolumità, e conseguentemente autorizzava

il trasferimento del domicilio del condannato nel luogo della sua

abituale dimora, posta in Torino;

che, in tale località, il detenuto chiedeva l'autorizzazione ad

assentarsi dall'abitazione per svolgere un'attività presso una

cooperativa, in qualità di socio lavoratore;

che il magistrato rimetteva gli atti al Tribunale di

sorveglianza, instaurando un procedimento di revoca della misura

senza la sospensione cautelare della stessa;

che, all'udienza camerale, la difesa del detenuto ha invocato il

non luogo alla revoca del beneficio, invitando il magistrato di

sorveglianza ad accogliere le richieste prescrizioni inerenti alla

misura, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 novembre

1994, n. 687 (Regolamento recante norme dirette ad individuare i

criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che

collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione);

che il pubblico ministero ha concluso per la revoca della misura

ai sensi dell'art. 13-ter del d.-l. n. 8 del 1991, convertito, con

modificazioni, nella legge n. 82 del 1991, articolo aggiunto dal

d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di

procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità

mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992,

n. 356, che subordina l'espiazione della pena in forma alternativa

alla sottoposizione allo specifico programma di protezione;

che il Tribunale di sorveglianza di Torino, all'esito della

camera di consiglio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27,

terzo comma, e 13 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del citato art. 13-ter;

che detta disposizione contiene la disciplina circa l'ammissione

ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per quei

condannati che abbiano esigenze ineludibili di tutela della sicurezza

e della incolumità personale, tanto da sottostare a una serie di

misure idonee a realizzare il programma di protezione;

che le misure alternative alla detenzione o equivalenti (permessi

premio, lavoro all'esterno) sono subordinate al parere preventivo

dell'autorità competente a predisporre il programma, sì che, al

fine di garantire l'incolumità personale di questi soggetti, le

misure - comprese quelle con riguardo al limite della pena - possono

essere concesse anche in deroga alle vigenti disposizioni;

che tuttavia la norma denunciata nulla statuirebbe in merito alle

determinazioni da adottare in caso di revoca del programma di

protezione;

che, in particolare, si porrebbe il problema per il caso,

all'esame, in cui lo speciale programma, adottato nei confronti del

collaboratore, sia stato revocato per ragioni non attinenti al

comportamento del soggetto protetto, essendo venuto meno il pericolo,

grave e attuale, per la sua incolumità;

che il dubbio interpretativo non potrebbe essere risolto dalla

disposizione contenuta nel regolamento esecutivo approvato con il

citato decreto ministeriale n. 687 del 1994, ove si prevede la non

automatica efficacia della revoca del programma di protezione

adottato ai sensi dell'art. 13-ter trattandosi di una fonte normativa

subordinata alla legge che non precluderebbe l'autonoma valutazione

da parte del Tribunale di sorveglianza;

che qualora la revoca sia avvenuta per cause non imputabili al

collaboratore, come nella fattispecie, l'interpretazione della

disposizione censurata - che consente la permanenza della misura

alternativa al di fuori dei limiti fissati dalla legge per le ipotesi

ordinarie - è subordinata al protrarsi del programma di protezione,

stante l'obbligo per il Tribunale di sorveglianza di revocare la

misura in corso ove non permangano le condizioni ordinarie di

ammissibilità;

che tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il

principio di emenda, contenuto nell'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, il quale esclude ogni mutamento della pena in senso

peggiorativo e restrittivo - allorché l'evento non dipenda dal

comportamento del condannato - sia con quanto statuisce l'art. 13

della Costituzione, perché il ripristino della detenzione in forma

ordinaria per il collaboratore incolpevole introdurrebbe una

limitazione immotivata della libertà personale, con evidente lesione

del suo carattere di inviolabilità;

che la disposizione censurata violerebbe siffatti principi pure

nell'ipotesi in cui venisse interpretata in senso più favorevole al

condannato, poiché la revoca del programma di protezione - ove non

dovesse comportare tale effetto per i benefici esterni -

permetterebbe ai collaboratori sottoposti a detto programma,

successivamente revocato, di continuare a godere dei benefici

penitenziari al di fuori delle condizioni previste per tutti gli

altri detenuti, con lesione dell'art. 3 della Costituzione, giacché

situazioni personali identiche riceverebbero un trattamento

differenziato soltanto in ragione di una misura preventiva non più

attuale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza;

che alla base della denuncia di illegittimità costituzionale vi

è un dubbio interpretativo;

che, in assenza di un ius receptum, tale dubbio, comunque

risolto, è per il giudice a quo in contrasto con i principi

costituzionali richiamati, sì che la questione appare inammissibile

all'interventore, essendo prospettata in via alternativa;

che, nel merito, essa sarebbe infondata, poiché la revoca dei

benefici penitenziari in caso di cessazione del programma "per essere

venuta meno la situazione di pericolo", risponderebbe alla logica

"remota causa removitur et effectum" senza violazione del principio

della finalità rieducativa della pena e di quello della libertà

personale;

che, con riguardo alla situazione ermeneutica che esclude la

revoca del beneficio, non vi sarebbe altresì lesione del principio

di uguaglianza, giacché il trattamento di favore riservato al

collaboratore sarebbe giustificato in una logica premiale nei

confronti di chi non si sia soltanto limitato a collaborare con la

giustizia, ma ciò facendo si sia esposto al pericolo personale.

Considerato che viene sollevata, in riferimento agli artt. 27,

terzo comma, e 13 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13-ter del d.-l. n. 8 del 1991, convertito,

con modificazioni, nella legge n. 82 del 1991 tanto

nell'interpretazione secondo cui si debba procedere alla revoca della

misura alternativa alla detenzione o dei benefici equiparati - anche

nel caso di incolpevole comportamento del condannato al quale sia

stato revocato lo speciale programma di protezione - quanto

nell'interpretazione secondo cui, pur nella medesima situazione,

debba mantenersi detta misura o altra equivalente;

che sarebbe dunque leso il principio di emenda (in ragione del

trattamento sanzionatorio comminato in peius al condannato) e quello

della libertà personale che è limitabile, motivatamente, soltanto

nei casi e nei modi previsti dalla legge;

che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, perché

situazioni personali identiche riceverebbero un trattamento

differenziato solo in ragione della primitiva e non più attuale

applicazione delle misure protettive disposte per i collaboratori;

che questa Corte, per consolidato orientamento giurisprudenziale,

ha dichiarato la manifesta inammissibilità di questioni di

legittimità costituzionale sollevate in maniera perplessa o

ancipite, tali dovendosi ritenere quelle in cui si configurano due

possibili interpretazioni (da ultimo, ordinanza n. 187 del 1998),

prospettate in via alternativa dal giudice a quo senza compiere

puntuale scelta ermeneutica (sentenze nn. 473 e 472 del 1989);

che, in tal modo, le questioni hanno carattere meramente

ipotetico (sentenza n. 1146 del 1988), sì che non consentono

l'identificazione del thema decidendum (ordinanza n. 317 del 1991).

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13-ter del d.-l. 15 gennaio

1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo

di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la

giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,

n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27,

terzo comma, e 13 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza

di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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