Corte costituzionale

Ordinanza n. 425/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1989 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, della legge

19 dicembre 1984, n. 863 ("Misure urgenti a sostegno e ad incremento

dei livelli occupazionali"), promosso con ordinanza emessa il 10

novembre 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente

tra Bianchini Alessandro e Esselunga S.p.A., iscritta al n. 165 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione di

licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, promosso

da un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, il

Pretore di Milano, con ordinanza del 10 novembre 1988, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19

dicembre 1984, n. 863, perché, favorendo con incentivi di vario

genere l'avviamento nominativo al lavoro di lavoratori in età non

superiore a ventinove anni mediante uno speciale contratto a termine

denominato contratto di formazione e lavoro, crea una situazione di

sfavore per i lavoratori di età superiore alla detta soglia,

rendendo loro più difficoltoso l'accesso al mercato del lavoro, e

ciò in contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3

della Costituzione e col diritto al lavoro garantito dall'art. 4;

che il giudice a quo ritiene rilevante la questione in quanto la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata

consentirebbe, ove l'impugnativa del licenziamento risultasse

fondata, l'accoglimento della domanda del lavoratore di essere

reintegrato iussu iudicis nel posto di lavoro, mentre allo stato,

come ha eccepito il datore di lavoro, la reintegrazione non potrebbe

essere ordinata, trattandosi nella specie di contratto a termine;

che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con atto

presentato il 19 aprile 1989 quando il termine prescritto dall'art.

25 della legge n. 87 del 1953 era già ampiamente scaduto;

Considerato che la rilevanza della questione è affermata dal

giudice a quo sulla base di una premessa indimostrata, secondo cui

l'ipotizzata dichiarazione di illegittimità costituzionale non

comporterebbe la nullità dell'intero contratto in oggetto, ma

soltanto della clausola del termine;

che al contrario, anche se, in ipotesi, tale premessa fosse

esatta, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3

della legge n. 863 del 1984 sarebbe pur sempre irrilevante ai fini

della decisione in merito alla domanda attrice di reintegrazione nel

posto di lavoro: invero, l'impugnato recesso del datore di lavoro,

essendo stato intimato al ricorrente "per mancato superamento del

periodo di prova", è sottratto in ogni caso alla disciplina dei

licenziamenti (art. 10 della legge 604 del 1966), nell'ambito della

quale soltanto può operare l'istituto della reintegrazione nel posto

di lavoro previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre

1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1987, n. 863 (Misure

urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dal

Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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