Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge

23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive

della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il

27 novembre 1995 dal pretore di Venezia nel procedimento civile

vertente tra Favaretto Luciano e INPS, iscritta al n. 322 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Favaretto Luciano e dell'INPS,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Favaretto Luciano, Carlo

De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Luciano

Favaretto nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il

riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento

anticipato di anzianità, il pretore di Venezia, con ordinanza emessa

il 27 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e

38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di

cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,

attuazione delle direttive della Comunità europea, avviamento al

lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella

parte in cui non estende ai titolari di pensione d'invalidità il

beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva ivi

previsto in favore dei lavoratori non invalidi;

che, a parere del giudice a quo, secondo l'ordinamento vigente,

informato ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei

trattamenti pensionistici, il lavoratore che ha ottenuto la pensione

d'invalidità a carico dell'INPS, non può in alcun caso sostituirla

con altra prestazione relativa ad altro evento protetto, sicché i

contributi versati precedentemente o successivamente conferiscono al

lavoratore il solo diritto a supplementi della pensione in

godimento;

che, pertanto, la mancata estensione ai titolari di pensione

d'invalidità dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore

dei lavoratori non invalidi riserverebbe alla categoria dei

lavoratori più bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole,

in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e

38 della Costi-tuzione;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito il ricorrente, concludendo per l'accoglimento della

questione;

che si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata;

che nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della sollevata questione;

Considerato che il giudice rimettente non ha specificato se il

lavoratore ricorrente appartenga o meno ad uno dei settori lavorativi

in crisi, espressamente destinatari della previsione di cui alla

norma impugnata;

che, analogamente, il pretore di Venezia non ha chiarito se

sussistevano nel caso di specie i requisiti di anzianità

contributiva richiesti dall'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n.

223, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'accredito

figurativo ivi previsto;

che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le

altre, sentenza n. 193 del 1995 e ordinanza n. 327 del 1994), la non

adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione sulle circostanze

di fatto, ovvero su di un punto decisivo della controversia,

impedisce di valutare la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991,

n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,

trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della

Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in

materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt.

3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari