Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del

decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo

1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal

Giudice istruttore del Tribunale di Camerino nei procedimenti civili

riuniti vertenti tra Leboroni Tancredi e la U.S.L. n. 20 di Camerino,

iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Leboroni Tancredi nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione promosso

dalla USL n. 20 di Camerino contro il pignoramento dei suoi crediti

presso la Banca Popolare di Ancona richiesto da Tancredi Leboroni, il

Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, con ordinanza del 26

ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito

nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui stabilisce che

le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali non

sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi

corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al

personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi

a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei

servizi sanitari;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola

gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, in quanto crea

ingiustificatamente un privilegio a favore delle unità sanitarie

locali e una disparità di trattamento tra creditori, pregiudicando

altresì il buon andamento dell'amministrazione e il diritto alla

tutela giurisdizionale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito il creditore procedente chiedendo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma impugnata, con riserva di

ulteriori deduzioni;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il

giudice istruttore non è legittimato a sollevare una questione di

legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la

definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è

addetto;

che tale è la questione proposta, in quanto investe una norma

la cui applicazione appartiene alla competenza del collegio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio

1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,

dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Camerino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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