Corte costituzionale

Ordinanza n. 423/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1996 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2-quinquieslegge 564/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del

d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia

fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, promossi

con n. 3 ordinanze emesse il 10 aprile 1995 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Belluno, rispettivamente iscritte ai nn.

13, 14 e 15 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con tre identiche ordinanze emesse il 10 aprile 1995,

la Commissione tributaria di primo grado di Belluno ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del d.-l. 30

settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale),

convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, "nella parte in cui

non prevede fra le liti fiscali pendenti anche quelle ancora in corso

innanzi alla Corte d'appello";

che, secondo quanto risulta dalle ordinanze, i giudizi innanzi

alla Commissione tributaria rimettente concernono gli avvisi di

liquidazione emessi dopo che la Commissione tributaria di secondo

grado di Belluno si era pronunciata sui maggiori valori accertati

dall'Amministrazione rispetto a quelli contenuti nelle dichiarazioni

di successione, con decisioni a loro volta oggetto di impugnativa

innanzi alla Corte d'appello di Venezia;

che, a parere del rimettente, la enunciazione letterale contenuta

nel primo comma, primo periodo, del citato art. 2-quinquies,

riguardante la chiusura del contenzioso tributario, deve ritenersi

meramente enunciativa e non esaustiva di tutte le ipotesi di liti

fiscali pendenti, giacché altrimenti "si avrebbe una antinomia della

norma fiscale con gli artt. 3 e 24" della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale, nel sostenere l'infondatezza della questione, chiede

pregiudizialmente che la stessa sia dichiarata inammissibile per

difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio principale non pende la

controversia di maggior valore la cui chiusura agevolata sarebbe

impedita dalla norma impugnata, bensì un distinto procedimento

avente ad oggetto un ricorso del contribuente avverso l'avviso di

liquidazione emesso dall'ufficio fiscale, in via provvisoria, ex art.

44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637;

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione

fondata su una alternativa interpretativa in ordine alla quale il

giudice a quo non prende posizione, sicché la medesima risulta

sollevata in forma eventuale, per l'ipotesi in cui si ritenga che la

dizione letterale della norma censurata sia esaustiva di tutte le

ipotesi di liti fiscali pendenti;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è

"compito del giudice rimettente di individuare con esattezza

l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e,

quindi, proporre il quesito di costituzionalità" (ordinanze nn. 227

del 1994; 207 del 1993; 285 del 1992; sentenze nn. 473 del 1989; 472

del 1989);

che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente

ipotetica, quale quella sollevata dal giudice rimettente (ordinanze

nn. 227 e 45 del 1994; sentenze nn. 166 del 1992 e 242 del 1990);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile (risultando così assorbito l'esame della eccezione di

inammissibilità della stessa per le ulteriori ragioni indicate

dall'Avvocatura dello Stato);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del d.-l. 30

settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale),

convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Belluno con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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