Corte costituzionale

Ordinanza n. 419/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), promosso

con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sui ricorsi riuniti

proposti da Domenica Castrogiovanni ed altri contro la Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Enna ed altri,

iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della Federazione Italiana

Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed affini, della Cooperativa

Agricola "Valle del Dittaino" a r.l.;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove

norme sulla panificazione), secondo il quale i panifici di nuovo

impianto sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio,

industria e agricoltura della Provincia, la quale "accerta

l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei

panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove

è stata chiesta l'autorizzazione";

che tale questione è stata sollevata in riferimento: a)

all'art. 3 della Costituzione, per avere la legge assoggettato ad

autorizzazione basata sugli stessi presupposti di carattere locale

sia impianti artigianali che producono pane da consumarsi

rapidamente, sia impianti industriali che producono pane a più lunga

conservazione e, quindi, consumabile al di là di una sfera

territoriale localmente delimitata; b) all'art. 41 della

Costituzione, per la compressione così irrazionalmente posta

all'iniziativa economica privata, non essendo l'autorizzazione

correlata alla utilità sociale, ostacolando essa la produzione di

pane da vendere fuori dall'ambito locale; c) all'art. 97 della

Costituzione, violato dalla previsione di un provvedimento

autorizzativo di autorità provinciale anche per l'esercizio di

un'attività industriale con rilievo nazionale e comunitario;

Considerato che questa Corte, con la sentenza 8 febbraio 1991, n.

63 ha dichiarato non fondata analoga questione, sulla base

dell'interpretazione della normativa impugnata, secondo la quale la

ricognizione dei dati di fatto determinanti al fine del rilascio

dell'autorizzazione (densità dei panifici esistenti, volume della

produzione) attiene esclusivamente ad una realtà locale

territorialmente contenuta nell'area di competenza (provinciale)

della Camera di commercio, alla cui valutazione rimane sottratta

l'entità della produzione di pane destinata ad essere assorbita dai

mercati non appartenenti al predetto ambito territoriale, non

riferendosi l'anzidetta autorizzazione alla produzione relativa a

tali mercati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956,

n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), sollevata in riferimento

agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza del 13

luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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