Corte costituzionale

Ordinanza n. 419/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 234 e 248,

quarto comma, delle norme d'attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) promosso con ordinanza

emessa il 12 dicembre 1989 dal Pretore di Genova nel procedimento

penale a carico di Bonelli Grazia Maria, iscritta al n. 295 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 12

dicembre 1989 nel corso di un procedimento penale a carico di Bonelli

Maria Grazia, imputata di emissione continuata di assegni a vuoto, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 25, secondo comma e 77, primo comma, Cost., degli artt.

234 e 248, quarto comma, delle norme d'attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

che, in primo luogo, il giudice a quo ritiene che il citato art.

234 (con il quale sono stati abrogati gli artt. da 77 ad 80 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, relativi all'applicazione di sanzioni

sostitutive su richiesta dell'imputato) contrasti con l'art. 77,

primo comma, della Costituzione, per avere il legislatore delegato

ecceduto dalla delega conferitagli dall'art. 6 della legge di

delegazione 16 febbraio 1981, n. 81, in quanto, anziché limitarsi a

dettare una disciplina di coordinamento delle nuove norme processuali

con la previgente legislazione statale, avrebbe abrogato, con effetto

retroattivo, norme, vigenti al momento della commissione del fatto,

aventi carattere ed efficacia di diritto sostanziale e non meramente

processuale;

che, in secondo luogo, a parere del Pretore di Genova, si

determinerebbe anche una violazione dell'art. 25, secondo comma,

della Costituzione, poiché - avendo l'impugnato art. 248, quarto

comma, previsto che le disposizioni relative all'applicazione di

sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato a norma della legge

n. 689 del 1981 continuano ad applicarsi soltanto se la richiesta

medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale - la disciplina sanzionatoria

dettata dagli artt. 444 e seguenti del vigente codice di procedura

penale (la quale, come nella specie, può produrre effetti

sostanziali più sfavorevoli per l'imputato di quella prevista dalla

citata norma della legge n. 689 del 1981) viene ad applicarsi anche

in relazione a reati commessi anteriormente alla sua entrata in

vigore;

che, infine, sempre a parere del giudice a quo, le disposizioni

impugnate, in violazione del principio d'eguaglianza,

determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi

si è potuto avvalere della facoltà di richiedere l'applicazione di

sanzioni sostitutive in data anteriore al 24 ottobre 1989 e chi

invece non è stato in grado d'avvalersi di tale facoltà per avere -

com'è accaduto nel caso di specie - ricevuto contestazione del reato

solo successivamente alla predetta data;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato, quanto al preteso contrasto dell'impugnato art. 234

con l'art. 77, primo comma, Cost., che non sussiste alcun eccesso di

delega in quanto le disposizioni di cui agli artt. da 77 ad 80 della

legge n. 689 del 1981 hanno carattere non già di norme di diritto

sostanziale bensì di norme processuali, i cui effetti di natura

sostanziale hanno funzione esclusivamente strumentale rispetto. Alla

finalità di giungere ad una rapida definizione dei processi,

sollecitando la richiesta dell'imputato d'applicazione delle sanzioni

sostitutive;

che, d'altra parte, anche se rispetto all'istituto del c.d.

patteggiamento, disciplinato dagli artt. 77 e seguenti della legge n.

689 del 1981, il nuovo istituto dell'applicazione della pena su

richiesta delle parti di cui agli artt. 444 e seguenti del vigente

codice di procedura penale presenta alcune differenze che ne

sottolineano il carattere di "procedimento semplificato", non può

tuttavia dubitarsi che esso abbia completamente assorbito ed ampliato

l'area d'applicazione del precedente istituto, del quale ha altresì

recepito e rafforzato gli aspetti premiali;

che deve quindi ritenersi che nel nuovo sistema processuale

l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

abbia sostituito il previgente istituto del c.d. patteggiamento,

tanto che sarebbe difficile, se non impossibile, configurare la

contemporanea vigenza dei due istituti;

che, di conseguenza, il legislatore delegato, nel ritenere

incompatibile con l'applicazione delle norme del nuovo codice di

procedura penale l'ultravigenza delle norme processuali di cui agli

artt. da 77 ad 80 della legge n. 689 del 1981, a prescindere dagli

effetti dispiegati sul piano sostanziale, si è certamente mantenuto

nei limiti della potestà di coordinamento conferitagli dall'art. 6

della legge di delegazione;

che, quanto al preteso contrasto delle disposizioni impugnate

con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, è giurisprudenza

di questa Corte (cfr., sentenza n. 15 del 1982) che il principio

dell'irretroattività della legge penale, ivi proclamato, si applica

soltanto alle norme di carattere sostanziale e non anche alle norme

processuali penali;

che, del resto - a parte la circostanza che l'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, si è limitato a conferire rango

costituzionale al principio dell'irretroattività della norma penale

incriminatrice ed a parte il problema del valore da attribuirsi al

principio dell'applicabilità della legge più favorevole al reo, di

cui all'art. 2, terzo comma, del codice penale - questa Corte, nella

recente sentenza n. 277 del 1990, ha osservato che si è fuori

dell'ambito d'applicazione del principio di cui al terzo comma

dell'art. 2 del codice penale nelle ipotesi in cui non si sia

verificata una mutata valutazione sociale rispetto al fatto tipico

incriminato, come accade allorché la nuova norma processuale preveda

effetti sostanziali più favorevoli per l'imputato soltanto al fine

di stimolare la richiesta d'applicazione di un dato istituto

processuale senza assurgere a mutata valutazione sociale, in senso

favorevole al reo, del fatto oggetto del giudizio, previsto e punito

dalla norma penale sostanziale;

che, quanto al preteso contrasto delle norme impugnate con

l'art. 3 Cost., è insegnamento costante di questa Corte che non

contrasta col principio d'eguaglianza un differenziato trattamento

applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel

tempo, giacché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé

elemento differenziatore (cfr. sentenze n. 57 del 1973, n. 92 del

1975, n. 138 del 1977, nn. 65 e 138 del 1979, n. 122 del 1980, n. 38

del 1984, n. 322 del 1985, nn. 101, 158 e 618 del 1987, nn. 6, 504,

1018 e 1032 del 1988) e che in particolare rientra nella

discrezionalità del legislatore dettare norme transitorie intese a

mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni precedenti alla

data d'entrata in vigore della nuova legge (cfr. sentenze nn. 268 e

301 del 1986);

che, d'altra parte, nel caso di specie, non può ritenersi che

la discrezionalità del legislatore sia stata esercitata in modo

irragionevole, avendo le disposizioni impugnate previsto, in via

generale, un criterio atto ad assicurare la graduale sostituzione

della nuova alla vecchia disciplina senza individuare particolari

situazioni nell'ambito d'una medesima categoria di soggetti bensì

facendo riferimento ad inevitabili fattori naturali esterni, quale

l'iter temporale dei singoli procedimenti penali;

che, di conseguenza, le sollevate questioni di legittimità

costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 234 e 248, quarto comma, delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77,

primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Genova con ordinanza

del 12 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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