Corte costituzionale

Ordinanza n. 419/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. XV, n. 1, lett.

b), della Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti

d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le

evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, resa esecutiva

con legge 19 luglio 1956, n. 943 e confermata con legge 6 aprile

1977, n. 233 (Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra

l'Italia e gli Stati Uniti d'America concernente la convenzione del

30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le

evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, effettuato a Roma

il 13 dicembre 1974), promossi con ordinanze emesse il 17 ottobre

1983 e il 21 gennaio 1986 dalla Commissione Tributaria di primo grado

di Roma, iscritte rispettivamente al n. 529 del registro ordinanze

1985 e al n. 112 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale

dell'anno 1986 e n. 15, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanze emesse il 17 ottobre e il 21 gennaio

1986, la Commissione Tributaria di primo grado di Roma, su ricorso

proposto in entrambi i casi da Maccaferri Franco, contro l'Ufficio

II.DD. di Roma, avverso gli avvisi di accertamento in rettifica

relativi rispettivamente all'IRPEF 1979 e all'IRPEF 1977, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. XV n. 1,

lett. b), della Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati

Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le

evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito, ratificata e resa

esecutiva con legge 19 luglio 1956, n. 943, e confermata con scambio

di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, approvato e reso

esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 233, nella parte in cui non è

prevista la detraibilità delle imposte pagate all'estero, se non

nella misura fissa dell'8%, con esclusione, altresì, del credito di

imposta attribuibile in ordine ai redditi prodotti, per contrasto con

gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che nei presenti giudizi è intervenuta l'Avvocatura dello Stato

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti avendo le

ordinanze sollevato identica questione;

che le situazioni poste a confronto (percettori di redditi da

dividendi prodotti negli Stati Uniti e percettori di redditi analoghi

prodotti in Italia) non rivestono idonee, puntuali caratteristiche di

omogeneità essendo evidente - stante i distinti ordinamenti - la

diversità e d'origine e di fonte;

che, d'altra parte, trattasi di imposizioni, disposte per ambiti

di applicazione che trascendono il singolo Stato e pertanto sovente

comportano il ricorso a quegli strumenti - come in fattispecie

occorso - cui presiedono criteri rimessi ovviamente alle

discrezionali scelte (vedasi, infatti, ancora gli ulteriori accordi

di cui alla legge 11 dicembre 1985, n. 763);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale";

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. XV, n. 1, lett. b), della

"Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America

per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali

in materia di imposte sul reddito" confermata con scambio di note tra

l'Italia e gli Stati Uniti d'America di cui rispettivamente alle

leggi 19 luglio 1956, n. 943 e 6 aprile 1977, n. 233, sollevata, con

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di

primo grado di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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