Corte costituzionale

Ordinanza n. 416/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge

23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 2000

dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso

proposto da Masetti Paolo contro il Comune di Campi Bisenzio ed

altri, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Masetti Paolo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana

ha sollevato, per violazione degli artt. 2, 24, 41, 42 e 113 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 35 della legge

23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni

di immobili urbani), nella parte in cui attribuisce al comune il

potere di autorizzare l'esecuzione degli sfratti dai locali adibiti

ad uso di farmacia, senza prevedere un limite temporale all'efficacia

del provvedimento che nega l'autorizzazione o, in subordine, senza

prevedere un indennizzo per l'ingiusta compressione del diritto del

locatore;

che il Tribunale amministrativo regionale Toscana è

investito dell'esame del ricorso proposto dal locatore di un immobile

adibito ad esercizio di farmacia per il quale, alla scadenza del

contratto, era stata pronunciata ordinanza di rilascio, con

successivo diniego del comune dell'autorizzazione prevista

dall'art. 35 della legge n. 253 del 1953, motivato in relazione alla

ritenuta pubblica utilità della farmacia in questione;

che, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale

Toscana, la norma impugnata non attribuisce alla pubblica

amministrazione la facoltà di graduare o differire l'esecuzione del

rilascio arbitrariamente ma in ragione del pubblico interesse sotteso

alla presenza delle farmacie sul territorio ed il potere

autorizzatorio in questione riveste carattere eccezionale, secondo

quanto indicato dalla Corte con la sentenza n. 579 del 1987;

che, come osserva il collegio rimettente, le motivazioni

poste nel caso di specie a fondamento del rifiuto di autorizzazione

all'esecuzione dello sfratto integrano una adeguata motivazione del

provvedimento ma, nel contempo, si sostanziano in un rinvio sine die

dell'autorizzazione, che determina di fatto la compressione senza

limiti di tempo del diritto del proprietario dell'immobile a favore

del conduttore;

che, come rileva ancora il giudice a quo, il potere

autorizzatorio di cui si discute, dalla legge originariamente

attribuito al prefetto, è stato ora trasferito ai comuni anziché

alla regione, cui è riservata la competenza in ordine alla razionale

distribuzione delle farmacie sul territorio;

che il Tribunale amministrativo regionale rimettente, "in

relazione a tali considerazioni", dubita della legittimità

costituzionale della norma impugnata in riferimento agli artt. 2, 24,

41, 42 e 113 della Costituzione;

che è intervenuto nel presente giudizio il ricorrente nel

giudizio a quo, chiedendo alla Corte di voler dichiarare la questione

fondata;

che, secondo la parte privata, la disposizione impugnata

costituisce "un palese anacronismo normativo", emanato in un momento

storico del tutto diverso da quello attuale, mentre analoga tutela

non viene prevista per altri immobili che hanno un'utilizzazione

rilevante per il pubblico interesse, quali caserme dei carabinieri,

scuole, uffici postali;

che la parte rileva ancora che la facoltà di graduare o

differire l'esecuzione dello sfratto dai locali adibiti a farmacia

opera una degradazione del diritto soggettivo del locatore senza un

adeguato bilanciamento dello stesso con il contrapposto interesse

degli utenti del servizio farmaceutico, creando un'ingerenza del

potere amministrativo nell'attività giurisdizionale che sarebbe

tollerabile solo in relazione ad esigenze eccezionali e temporanee,

non rimesse ad un potere discrezionale praticamente insindacabile;

che, richiamate le sentenze della Corte n. 321 del 1998 e

n. 179 del 1999, la parte rileva come il sospetto di

incostituzionalità della norma impugnata sia del tutto fondato e

possa portare la Corte a rivedere la propria decisione di non

fondatezza di cui alla sentenza n. 579 del 1987;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o, in

subordine, infondata;

che, come osserva preliminarmente l'Avvocatura, l'ordinanza

di rimessione omette di motivare in relazione ai parametri di

costituzionalità invocati, carenza ancor più evidente in presenza

di un precedente specifico della Corte, la sentenza n. 579 del 1987,

che ha già ritenuto legittima la disposizione impugnata;

che, come rileva ancora la difesa erariale, la questione è

comunque infondata, dal momento che la ratio della norma è quella di

tutelare l'interesse pubblico sotteso alla localizzazione delle

farmacie, interesse che ha durata potenzialmente indeterminata, e che

- anche secondo la più recente giurisprudenza della Corte di

cassazione (sentenza 9 ottobre 1998, n. 10032) - le vicende relative

alla esecuzione dello sfratto degli immobili adibiti a farmacia non

incidono sugli aspetti civilistici del rapporto locativo e non

precludono perciò l'applicabilità dell'art. 1591 cod. civ. per

quanto riguarda il risarcimento del danno subito dal locatore a causa

del ritardo nel rilascio dell'immobile.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della

Toscana dubita della legittimità costituzionale dell'art. 35 della

legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e

sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui attribuisce al

comune il potere di autorizzare l'esecuzione degli sfratti dai locali

adibiti ad uso di farmacia senza prevedere un limite temporale al

provvedimento negativo emesso dalla pubblica amministrazione o, in

subordine, senza prevedere un indennizzo per l'ingiusta compressione

del diritto dei locatori, per violazione degli artt. 2, 24, 41, 42 e

113 della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione, pur se indica i parametri

costituzionali che il giudice a quo ritiene violati dalla

disposizione oggetto di censura, omette qualsiasi specifica

motivazione in ordine agli stessi;

che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente

affermato (cfr., fra le molte, la sentenza n. 384 del 1999 e le

ordinanze n. 166 e n. 275 del 2000) che le ordinanze di rimessione

devono contenere le ragioni della presunta violazione delle norme

costituzionali invocate dal rimettente, come prescrive il primo comma

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non essendo

sufficiente la semplice indicazione delle stesse;

che la rilevata carenza di motivazione determina la manifesta

inammissibilità della questione oggi sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950,

n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili

urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, 41, 42 e 113

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della

Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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