Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5-bislegge 359/1992
  • art. 24legge 359/1992

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis della

legge 8 agosto 1992, n. 359 (recte: art. 5- bis d.l. 11 luglio 1992,

n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) (Misure urgenti

per il risanamento della finanza pubblica), promossi con le seguenti

ordinanze: 1) ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dalla Corte d'Appello

di Lecce nel procedimento civile vertente tra Matteo Pasquale ed

altre ed il Comune di Lecce, iscritta al n. 232 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993; 2) n. 3 ordinanze emesse

il 21 gennaio, il 28 gennaio ed il 6 aprile 1993 dalla Corte di

appello di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Fresca Elsa e

il Comune di Savona, Pozzo Emma ed altri e il Comune di Recco e

Morixe Renza ed altri e il Comune di Vado Ligure, ai nn. 268, 269 e

270 del registro ordinanze 1993, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di costituzione di Fresia Elsa nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione alla stima

dell'indennità di espropriazione, promosso da Matteo Pasquale e

Centonze Concetta, la adita Corte d'appello di Lecce ha sollevato

(con ordinanza del 4 marzo 1993) questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi 1, 2, 6 e 7 della

legge 8 agosto 1992 n. 359 (recte: art. 5- bis d.l. 11 luglio 1992 n.

333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359) recante nuovi

criteri per la determinazione della indennità suddetta, ipotizzando

la violazione: a) dell'art. 24, commi 1 e 2, della Costituzione nella

parte in cui, sostanzialmente penalizzando il soggetto che non sia

addivenuto alla cessione volontaria del bene e che abbia scelto la

via giudiziaria per la tutela del proprio diritto, stabilisce

comunque per quest'ultimo una riduzione dell'importo indennitario in

misura del 40%; b) dell'art. 3 della Costituzione perché crea una

irragionevole disparità di trattamento tra chi al momento della sua

entrata in vigore ha visto definita la propria posizione con la

vecchia normativa e chi, invece, per cause assolutamente indipendenti

dalla sua volontà, tale posizione non ha visto definita in tempo; c)

dell'art. 42, comma 3, della Costituzione perché non costituisce

"serio ristoro" un indennizzo espropriativo pari a circa il 30% del

valore venale del bene espropriato;

che in altrettanti analoghi giudizi di opposizione alla stima

dell'indennità di espropriazione - proposti rispettivamente da

Fresia Elsa, Pozzo Emma ed altri, e da Morixe Reza ed altro - la

medesima norma (anche con riferimento al quinto comma) è stata

censurata dalla Corte d'appello di Genova con ordinanze del 21 e 28

gennaio e 6 aprile 1993 per sospetta violazione: a) dell'art. 42,

comma 3, della Costituzione (per inadeguatezza e difetto di

congruità dell'indennizzo espropriativo quale risultante dal nuovo

criterio di calcolo, che - dovendo farsi riferimento alla semisomma

(peraltro ridotta del 40%) del valore venale e del reddito dominicale

- comporta una diminuzione dell'indennità che va ben oltre quel

margine di scostamento, tra il "serio ristoro" dovuto a chi subisce

l'espropriazione ed il pieno "valore venale" del bene espropriato,

scostamento che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto

compatibile con la natura dell'istituto dell'espropriazione); b)

(ancora) dell'art. 42, comma 3, della Costituzione (perché la

previsione del quinto comma della norma censurata, secondo cui è

rinvia ad un regolamento, da emanarsi con decreto ministeriale, la

definizione dei criteri e dei requisiti per la individuazione della

edificabilità di cui al precedente terzo comma, viola il principio

della riserva di legge); c) degli artt. 3 e 24, comma 1, della

Costituzione (per disparità di trattamento tra chi accede alla

cessione volontaria del bene e chi invece intende adire l'autorità

giudiziaria con opposizione alla stima e per violazione del diritto

di agire in giudizio perché la penalizzazione della riduzione, in

tal caso, del 40% dell'indennizzo si traduce in un ostacolo

all'esercizio di un diritto soggettivo; inoltre vi sarebbe disparità

di trattamento tra chi al momento dell'entrata in vigore delle nuove

norme abbia già subito l'esproprio e non possa quindi più convenire

la cessione volontaria del bene, e chi, non essendo ancora stato

emesso un provvedimento ablatorio, può accedere alla cessione

volontaria senza subire la riduzione del 40%);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o

infondate in quanto già delibate da questa Corte con la sentenza n.

283/93;

che si è costituita la parte privata Fresia Elva depositando

memorie e in particolare, nel prendere atto della sentenza n. 283 del

1993 di questa Corte, emessa nelle more del giudizio, non ha chiesto

la discussione in pubblica udienza;

Considerato che è manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, primo comma, d.l. n.

333/92 cit. sollevata - in riferimento all'art. 42, comma 3, della

Costituzione - sotto il profilo che l'indennizzo espropriativo (pari

al 40% della semisomma del valore venale e del reddito dominicale)

non presenta le caratteristiche del "serio ristoro", che invece

dovrebbe avere, atteso che la Corte ha già dichiarato non fondata la

medesima questione con la sentenza n. 283 del 1993, né le Corti

d'appello rimettenti allegano nuovi e diversi elementi di

valutazione;

che è viceversa manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, primo comma, ultima

parte, e secondo comma, riguardante il previsto esonero

dall'abbattimento del 40% dell'indennizzo espropriativo solo in caso

di cessione volontaria per assunta disparità di trattamento (art. 3

della Costituzione) e per asserita vulnerazione del diritto di azione

(artt. 24 della Costituzione) essendo, in entrambe le fattispecie

all'esame dei giudici a quibus, già intervenuti i decreti di

espropriazione sicché non può più trovare applicazione la

disciplina della cessione volontaria, come ritenuto in analoga

fattispecie dalla cit. sent. n. 283/93;

che altresì manifestamente inammissibile è la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, quinto comma, cit.

sollevata - in riferimento all'art. 42, comma 3, della Costituzione -

sotto il profilo della violazione della riserva di legge, atteso che

nelle ordinanze di rimessione non è precisato se la destinazione

edificatoria del suolo, accertata dal c.t.u., sia di natura legale o

di fatto, sicché manca un elemento essenziale per valutare la

effettiva rilevanza della questione nei giudizi a quibus;

che è manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5- bis, sesto comma, cit. sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione perché la prospettata

disparità di trattamento tra espropriati, secondo che nei loro

confronti sia stato emesso, o meno, il decreto di espropriazione al

momento della entrata in vigore del d.l. n. 333/92 cit., risulta

rimossa - successivamente alle ordinanze di rimessione - dalla cit.

sentenza n. 283/93, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

del secondo comma del medesimo art. 5- bis nella parte in cui non

prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento

dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti

dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta

incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo

comma con esclusione della riduzione del 40%, e quindi la pronuncia

additiva invocata dalla Corte d'appello di Genova è stata già resa

(ancorché riferita al secondo comma e non già al sesto della

disposizione impugnata); mentre non può esaminarsi - perché fuori

dal thema decidendum quale devoluto dalla Corte rimettente - il

profilo, indicato in una sua memoria dalla parte costituita,

dell'incidenza dell'onere delle spese processuali;

che è manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5- bis, sesto e settimo comma, cit. nella

parte in cui la nuova disciplina dell'indennizzo espropriativo si

applica (con efficacia retroattiva) anche ai procedimenti (ed ai

relativi giudizi) in corso per violazione del principio di parità di

trattamento (art. 3 della Costituzione) e del diritto d'azione (art.

24 della Costituzione) avendo questa Corte già escluso la lesione

dei suddetti parametri nella cit. sentenza n. 283/93, senza che nuovi

e diversi profili di valutazione siano prospettati dalle Corti

d'appello rimettenti;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma

2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 42,

comma 3, della Costituzione - dell'art. 5- bis, commi 1, ultima

parte, 2, e 5 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8

agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), sollevate dalla Corte d'appello di Lecce e dalla Corte

d'appello di Genova con le ordinanze trascritte in epigrafe.

b) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 3, 24 e 42, comma 3, della

Costituzione - dell'art. 5- bis, commi 1, 6 e 7, d.l. n. 333/92 cit.,

sollevate dalla Corte d'appello di Lecce e dalla Corte d'appello di

Genova con le ordinanze trascritte in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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