Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/12/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza emessa nel giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis,

comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica) convertito in legge 8 agosto

1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28

dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio 1996 dalla

Corte d'appello di Palermo, il 9 febbraio 1996 dal tribunale di

Torino, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Benevento, il 16

febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Palermo, il 2 aprile 1996 dal

tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 22 febbraio 1996 dal

tribunale di Trento, il 24 gennaio 1996 dal tribunale di Pistoia, il

29 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Trento, il 10 aprile 1996 dal

giudice istruttore presso il tribunale di Cosenza, il 16 febbraio

1996 dal tribunale di Bari, il 30 gennaio 1996 dal tribunale di

Benevento, il 16 febbraio 1996 dal tribunale di Bari, il 21 febbraio

1996 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Ragusa, il 29 gennaio 1996

dal tribunale di Patti, l'8 febbraio 1996 dal tribunale di Palmi, il

13 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Milano, il 26 marzo 1996

dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 3 aprile 1996 dal

tribunale di Sulmona, il 22 marzo 1996 dal tribunale di Bari, il 18

marzo 1996 dal tribunale di Vasto, il 10 maggio 1996 dal tribunale di

Rovigo, il 28 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, il

2 aprile 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Como, il

26 gennaio 1996 dal tribunale di Cassino, il 30 aprile 1996 dal

tribunale di Bari, il 2 aprile 1996 dal tribunale di Sant'Angelo dei

Lombardi, il 17 aprile 1996 e il 10 aprile 1996 dal giudice

istruttore presso il tribunale di Cosenza, il 20 giugno 1996 dal

tribunale di Frosinone, il 7 marzo 1996 dal tribunale di Padova e il

25 giugno 1996 dal tribunale di Ancona rispettivamente iscritte ai

nn. 501, 511, 521, 566, 568, 589, 590, 591, 593, 598, 604, 609, 612,

613, 624, 630, 634, 724, 726, 727, 735, 736, 829, 858, 884, 889, 906,

919, 920, 965, 973 e 978 del registro ordinanze 1996 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 26, 27, 28, 34,

37, 38, 39, 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione della Servizi tecnici s.p.a., di

Pacco Santino ed altro, di Borghetto Michele ed altri, di Siciliani

Teresa, di Bonazzi Antonio ed altri, e del comune di Senigallia,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di trentadue giudizi per risarcimento danni

da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata

interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, le Corti di

appello di Palermo, Trento, Milano, Reggio Calabria ed i tribunali di

Torino, Benevento, S. Angelo dei Lombardi, Trento, Pistoia, Cosenza,

Bari, Ragusa, Patti, Palmi, Sulmona, Vasto, Rovigo, Como, Cassino,

Frosinone, Padova ed Ancona hanno sollevato - in riferimento

complessivamente agli artt. 2, 3, 10, 24, 28, 42, 97 e 113 della

Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale

del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in

legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al

"risarcimento del danno" (conseguente alla perdita del suolo

illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica

amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la

determinazione dell'indennizzo espropriativo;

che in tutti i riferiti giudizi (tranne in quelli relativi alle

ordinanze dei tribunali di Cosenza, Ragusa, e Frosinone) è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che nei procedimenti relativi alle ordinanze dei tribunali di

Rovigo, Bari ed Ancona, vi è stata anche costituzione di parti

private;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche

questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di

questa Corte, e dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza n.

369 del 2 novembre 1996;

che ciò comporta la manifesta inammissibilità di tutte le

odierne questioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis

del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento

della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359,

come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente e redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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