Corte costituzionale

Ordinanza n. 412/1987

Altra decisione · depositata il 19/11/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.23-quater del

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980,

n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga

dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla

legge primo giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile);

dell'art. 1, primo e terzo comma, del d.l. primo luglio 1980, n. 286,

convertito in legge 13 agosto 1980, n. 444 (Proroga del termine

concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni

debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale) e dell'art. 27, primo e quarto comma, della legge 23 aprile

1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la

liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di

disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e

pensionistica), promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1981 dal

Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra la Società

Metalife Italiana e l'Enasarco, iscritta al n. 74 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 171 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione ad ingiunzione

per contributi previdenziali, e relative sanzioni, dovuti dalla

società Metalife all'Enasarco, il Pretore di Roma, con ordinanza

emessa l'8 ottobre 1981, ha sollevato, su richiesta di parte,

questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3

Cost., dell'art. 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.

663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio

1980, n. 33, dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto-legge

primo luglio 1980, n. 286, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 13 agosto 1980, n. 444, dell'art. 27, primo e quarto

comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non

prevedono che siano esonerati dal pagamento delle sanzioni

amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio i datori di

lavoro che nel termine previsto dalle dette disposizioni provvedano a

regolarizzare la propria posizione debitoria relativa a contributi

assicurativi nei confronti di gestioni previdenziali ed assicurative

diverse da quelle espressamente previste nelle disposizioni medesime;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la sollevata questione di disparità di

trattamento va circoscritta ai soli contributi previdenziali e somme

ed oneri accessori dovuti all'Enasarco;

che l'art. 4, comma 2- ter del decreto-legge 21 gennaio 1984, n.

4, comma aggiunto dalla legge di conversione 22 marzo 1984, n. 30, ha

esteso la regolarizzazione delle posizioni debitorie previdenziali

(cd. condono previdenziale), prevista dall'art. 2, commi quinto e

seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche

ai contributi dovuti all'Enasarco;

che si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice

a quo affinché accerti, alla stregua della sopravvenuta normativa,

se la questione sollevata sia tuttora rilevante;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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