Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter comma 3,

del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri

di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che

collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella

legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, giudizio

promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1998 dal Tribunale di

sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a

Caruso Luigi, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la prosecuzione del

programma di protezione di un collaboratore di giustizia, il

Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato, in riferimento agli

artt. 102, primo e secondo comma, 3, 25 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

13-ter comma 3, del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in

materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la

protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito,

con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal

d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di

procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità

mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992,

n. 356;

che, per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 della disposizione

in esame, secondo il rimettente, "la competenza appartiene al

tribunale e al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona

ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio"; e, ai

sensi dell'art. 12, comma 3, "all'atto della sottoscrizione del

programma l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui

ha sede la commissione di cui all'art. 10";

che la Corte di cassazione - ricorda il giudice a quo - ha

interpretato i suddetti articoli nel senso che le persone sottoposte

al programma di protezione abbiano, ai fini processuali, il loro

domicilio a Roma, presso la Commissione centrale;

che tale interpretazione non troverebbe conforto nella lettera

della legge e nei lavori parlamentari: la disposizione censurata

riguarderebbe, infatti, il domicilio effettivo senza contenere alcun

riferimento alla sede della Commissione, richiamata al solo scopo di

indicare il recapito per le comunicazioni e le notifiche;

che la legge non deroga al criterio di competenza territoriale,

di cui all'art. 677 del codice di procedura penale, poiché il

legislatore si è limitato a rendere più facile il reperimento dei

collaboratori di giustizia, assicurando nel contempo la riservatezza

delle informazioni concentrate presso l'autorità amministrativa

centrale;

che, di conseguenza, la certificazione del domicilio, proveniente

dal predetto organismo, si rivelerebbe strumento idoneo a garantire

l'efficienza delle attività processuali;

che l'interpretazione della Corte di cassazione si configura

ormai come diritto vivente, palesemente però in contrasto, ad avviso

del rimettente, con i parametri menzionati, giacché introduce di

fatto una norma eccezionale e anomala;

che essa recherebbe, innanzitutto, lesione all'art. 102, primo e

secondo comma, della Costituzione, perché introdurrebbe un giudice

speciale, con competenza esclusiva su tutto il territorio nazionale

per i procedimenti riguardanti i beneficiari del programma di

protezione;

che il carattere della straordinarietà risulterebbe dalla

deroga, sostanziale, alle "vigenti disposizioni" dell'ordinamento

penitenziario, in considerazione del particolare status di tali

soggetti e dei poteri attribuiti alla Commissione, la quale -

attraverso i pareri obbligatori resi - inciderebbe inevitabilmente

sui procedimenti giudiziari;

che violerebbe il principio di emenda sottrarre al magistrato -

che ha la giurisdizione e la sorveglianza sull'istituto carcerario -

il processo rieducativo del detenuto;

che sarebbe, altresì, leso il principio del giudice naturale

precostituito per legge, poiché la Commissione centrale (che

attualmente ha sede a Roma) potrebbe essere trasferita altrove; ma,

in questo caso, tenendo ferma la linea interpretativa della Corte di

cassazione, il giudice di Roma sarebbe privato della competenza in

ordine a tali procedimenti, dato che la legge non individua il luogo

ove ha sede la Commissione;

che, in via gradata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter

comma 3, "in relazione alla competenza territoriale del tribunale di

sorveglianza (di Roma) nei confronti di soggetti collaboratori di

giustizia, titolari di speciale programma di protezione, ai sensi

dell'art. 10, comma 1, della legge n. 82 del 1991", che siano

detenuti al di fuori del distretto della Corte di appello di Roma;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza;

che le decisioni della Corte di cassazione richiamate dal giudice

a quo - ad avviso dell'Avvocatura - non possono ancora considerarsi

diritto vivente, onde la possibilità di una diversa interpretazione

secundum constitutionem;

che comunque non sarebbe violato l'art. 102 della Costituzione,

dal momento che la concentrazione della competenza non implicherebbe

la creazione di un giudice straordinario, né speciale;

che non vi sarebbe lesione del principio di ragionevolezza,

poiché si giustificherebbe siffatta competenza sia con la necessità

di mantenere il riserbo sul luogo in cui il collaboratore vive, sia

con l'esigenza di collegare i benefici penitenziari con l'operato

della Commissione centrale;

che non sarebbe vanificato il principio di emenda, posto che il

giudice diverso da quello del luogo di detenzione avrebbe gli

strumenti informativi per apprezzare il percorso di

risocializzazione;

che, infine, sarebbe da escludere il contrasto con il principio

del giudice naturale precostituito per legge, giacché i criteri

previsti dalla normativa in esame hanno i requisiti di generalità e

astrattezza.

Considerato che viene all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale del citato art. 13-ter comma 3,

interpretato dalla Corte di cassazione nel senso che la competenza

territoriale spetta al Tribunale di sorveglianza della Capitale per

effetto dell'elezione di domicilio presso la Commissione centrale;

che tale norma contrasterebbe con gli artt. 102, primo e secondo

comma, 3, sotto il profilo della ragionevolezza, 27, terzo comma, e

25 della Costituzione;

che, con la sentenza n. 227 del 1999, questa Corte ha già

dichiarato la non fondatezza della questione, perché la previsione

della competenza esclusiva attribuita al Tribunale di sorveglianza di

Roma risponde alla necessità di garantire la maggiore protezione

possibile ai collaboratori di giustizia, impedendo che si possa

risalire al luogo ove costoro sono ristretti o comunque sottoposti a

regime protettivo;

che non è leso il principio di emenda, perché gli organi

giurisdizionali preposti alla sorveglianza possono avvalersi degli

istituti penitenziari per l'osservazione del percorso emendativo dei

collaboratori detenuti in strutture carcerarie non comprese nella

circoscrizione dell'ufficio romano;

che ogni doglianza circa gli strumenti esistenti riguarda il

momento organizzatorio, non quello processuale che concerne la

normativa in materia di competenza;

che la previsione d'una speciale competenza territoriale, secondo

la giurisprudenza di questa Corte, non viola il divieto d'istituzione

di giudici straordinari o speciali;

che nell'ordinanza di rimessione la precostituzione viene

riferita non al giudice, bensì alla Commissione che non è organo

giurisdizionale, per la quale non vige, quindi, il principio del

giudice naturale;

che mutamenti del regime della competenza dovuti a fatti

modificativi, in ragione dell'applicazione delle sue stesse regole,

sono possibili senza che ciò comporti una lesione del suddetto

principio;

che, pertanto, non essendo prospettati nuovi motivi, la questione

va dichiarata manifestamente non fondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13-ter comma 3, del d.-l. 15 gennaio 1991,

n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di

estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la

giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,

n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli art. 102, primo e

secondo comma, 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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