Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5

gennaio, il 3 maggio, il 7 maggio e il 1 febbraio 1996 (n. 2

ordinanze) dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte

ai nn. 572, 729, 860, 870 e 871 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 34 e 38,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanze del 5

gennaio 1996 (r.o. 572 del 1996), del 1 febbraio 1996 (r.o. 870 e 871

del 1996), del 3 maggio 1996 (r.o. 729 del 1996) e del 7 maggio 1996

(r.o. 860 del 1996), emesse nel corso di altrettanti distinti

procedimenti incidentali di ricusazione, ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini

preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare

personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini, in

riferimento a diversi parametri costituzionali, individuati in quelli

riferibili agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,

e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con

unica pronuncia;

che questa Corte, con diverse decisioni (ordinanze nn. 24, 232,

279 e 333 del 1996), ha più volte dichiarato manifestamente

infondate identiche questioni, osservando, in particolare, che la

previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad

evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l'attività di

"giudizio" (sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato non è

ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare, giacché in

tale sede il giudice non è chiamato a esprimere valutazioni sul

merito dell'accusa ma solo a verificare, in una delibazione di

carattere processuale, la legittimità della domanda di giudizio

formulata dal pubblico ministero, ciò che non costituisce attività

di giudizio inteso come attività preordinata alla decisione di

merito sull'oggetto del processo;

che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli

già esaminati, le questioni sollevate devono pertanto essere

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3,

24, 25 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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