Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2,

del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia

previdenziale), convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, dell'art.

16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in

materia di finanza pubblica) e dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21

gennaio 1992, n. 14 (Disposizioni urgenti in campo economico ed

interventi in zone terremotate), promosso con ordinanza emessa il 12

marzo 1992 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra

Tamboroni Rosina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 221 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Tamboroni Rosina nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da

Rosina Tamboroni, titolare di pensione diretta integrata al minimo e

di pensione di riversibilità, per ottenere la riliquidazione della

seconda pensione con integrazione al minimo nell'importo

cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di Parma,

con ordinanza del 12 marzo 1992, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103,

convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale, in relazione

alle controversie in materia di previdenza sociale, precisa che i

termini previsti dall'art. 47, primo e secondo comma, del d.P.R. 30

aprile 1970, n. 639, per l'esercizio dell'azione giudiziaria sono

posti a pena di decadenza dal diritto ai ratei pregressi delle

prestazioni previdenziali, aggiungendo che la disposizione ha

efficacia retroattiva salvo che per i processi in corso alla data di

entrata in vigore del decreto;

b) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di

previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento

della prestazione è portato in detrazione dalle somme eventualmente

spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della

prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;

c) dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21 gennaio 1992, n. 14,

portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983,

n. 638, "nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni

integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore

alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del

trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola

delle pensioni";

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione sub a)

contrasta con l'art. 3 Cost. sia perché discrimina

ingiustificatamente a seconda che la domanda giudiziale sia stata

proposta prima o dopo l'entrata in vigore del decreto, sia perché

collega irrazionalmente la perdita del diritto a comportamenti per i

quali precedentemente non erano previsti termini di decadenza o

prescrizione; con l'art. 38 Cost. perché tale effetto privativo è

disposto "in danno di soggetti deboli e riconosciuti meritevoli di

particolare tutela"; con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., in quanto

violerebbe l'indipendenza della funzione giurisdizionale; con l'art.

136 Cost., in quanto impedirebbe l'efficacia retroattiva delle

sentenze della Corte costituzionale relative all'integrazione al

minimo;

che la norma sub b) è ritenuta contraria agli artt. 3 e 38

Cost. perché produce disparità di trattamento tra crediti

previdenziali e crediti di lavoro, nonché all'art. 136 Cost. perché

contraddice la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte;

che la norma sub c) è ritenuta lesiva dell'art. 3 Cost.,

dovendosi considerare irrazionale il ricorso allo strumento

dell'interpretazione autentica per effettuare una sostanziale

modifica legislativa; dell'art. 38, secondo comma, Cost., perché non

garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di

vita; dell'art. 136 Cost., perché vanifica le sentenze

costituzionali che hanno dichiarato illegittime le norme impeditive

della doppia integrazione al minimo, e in particolare la sentenza n.

418 del 1991; dell'art. 77 Cost., perché riproduce una disposizione

già contenuta nel disegno di legge governativo recante disposizioni

in materia di finanza pubblica e da questo espunta in sede di

approvazione della legge n. 412 del 1991;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte

privata chiedendo per la prima e la terza questione una declaratoria

di fondatezza, per la seconda una declaratoria di inammissibilità o,

in subordine, di fondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che tutte le

questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione sub a)

non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con sentenza n.

246 del 1992, e manifestamente infondata, in riferimento agli artt.

101, 102, 104 e 136 Cost., con ordinanza n. 376 del 1992;

che nel caso oggetto del giudizio a quo la fattispecie del

ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si

è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della

legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione sub b)

risulta irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con

sentenza n. 394 del 1992;

che il d.l. n. 14 del 1992 di cui sub c) non è stato convertito

in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.l. 21 luglio

1992, n. 345, non reiterato), di guisa che ha perduto efficacia fin

dall'inizio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.l. 29 marzo 1991, n.

103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella

legge 1° giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

nominato Pretore con la medesima ordinanza;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21

gennaio 1992, n. 14 (Disposizioni urgenti in campo economico ed

interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 38, 77 e 136 della Costituzione, dal

nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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