Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/03/1998 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 953/1982
  • art. 5legge 53/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.-l. 30

dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, recante

misure in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 5

marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul

ricorso proposto da Alasonatti Arrigo, n.q. contro l'Ufficio del

registro di Torino, iscritta al n. 1360 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che - nel corso di un procedimento promosso da Alasonatti

Arrigo, curatore del fallimento Aeromeccanica Sat. S.n.c., onde

ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale, notificata il 17

ottobre 1995, emessa dall'Ufficio del registro per tasse

automobilistiche non pagate - la Commissione tributaria di primo

grado di Torino, con ordinanza emessa il 5 marzo 1996 (r.o. n. 1360

del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in

materia tributaria) - recte: art. 5 del d.-l. 30 dicembre 1982, n.

953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - nella parte in cui, nonostante

la mutata natura del tributo (da tassa di circolazione ad imposta

diretta su un bene), ha mantenuto fermo il criterio di determinazione

dell'ammontare del tributo stesso attraverso il riferimento ai

cavalli fiscali:

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generalo dello

Stato, che ha eccepito la inammissibilità della questione,

trattandosi di materia sottratta alla giurisdizione delle Commissioni

tributarie, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario);

Considerato che le controversie aventi ad oggetto il pagamento di

tasse automobilistiche disciplinato dalla disposizione denunciata

sono da reputare affidate, secondo quanto la Corte ha già avuto

occasione di rilevare (sentenza n. 164 del 1993), alla cognizione del

Tribunale e sottratte perciò alla competenza della Commissione

tributaria quale stabilita dal menzionato art. 1 del d.P.R. n. 636

del 1972:

che, attesa la rilevabilità ictu oculi del difetto di

giurisdizione della Commissione tributaria, la sollevata questione

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.-l. 30 dicembre 1982,

n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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