Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20

dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Avellino nel procedimento penale a carico di

Rotondi Luigi Franco, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1996

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Avellino, con ordinanza del 20 dicembre

1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

34 (comma 2) cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice

per le indagini preliminari che si sia pronunciato - in particolare

quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari - in ordine a

richieste di revoca e sostituzione di misure cautelari personali

precedentemente applicate nei confronti dell'imputato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sottolineando il pregiudizio

per la funzione decisoria che deriva dalle riferite valutazioni in

tema di libertà personale, alla luce degli enunciati della sentenza

n. 432 del 1995 della Corte costituzionale;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta

all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini

preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la

revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato

una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una

misura cautelare personale (capo b) del dispositivo della citata

sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal

giudice rimettente, la questione in esame deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. anche ordinanze nn. 184 e 283 del

1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Avellino, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari