Corte costituzionale

Ordinanza n. 406/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo

unico delle leggi sulla Corte dei conti), promossi con due ordinanze

emesse il 27 settembre 1995 e il 15 maggio 1996 dalla Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, nei giudizi

di responsabilità promossi dal procuratore regionale nei confronti

di Russello Vincenzo ed altri e di Caldara Vincenzo ed altri,

rispettivamente iscritte ai nn. 191 e 905 del registro ordinanze 1996

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10 e 39,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente

identico, emesse rispettivamente in data 27 settembre 1995 (r.o. n.

191 del 1996) e in data 15 maggio 1996 (r.o. n. 905 del 1996), la

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al

testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) nella parte in cui non

consente, nei giudizi di responsabilità amministrativa, che le parti

possano comparire alla pubblica udienza anche a mezzo di

professionisti non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni

superiori;

che, ad avviso del collegio rimettente, tale norma si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai giudizi

pensionistici innanzi alla stessa Corte dei conti, per i quali non

opera la riserva a favore degli avvocati c.d. cassazionisti; nonché

con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione (tale dovendosi

intendere il parametro costituzionale invocato anche nella ordinanza

r.o. n. 905 del 1996 - pur recante nel dispositivo il più generale

richiamo all'art. 24 della Costituzione - in considerazione della

specificazione contenuta nella parte motiva della stessa ordinanza)

per l'ingiustificato maggior onere che la disposizione in questione

comporterebbe per le parti private nei giudizi non pensionistici,

costringendole ad avvalersi della prestazione di avvocati c.d.

cassazionisti;

che in entrambi giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la manifesta

infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, in quanto concernono questioni

identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che questa Corte, con sentenza n. 173 del 1996, ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 161 del 1953, allora

sollevata in riferimento al solo art. 24, secondo comma, della

Costituzione;

che, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o diversi da

quelli già esaminati, la questione ora proposta in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

che, alla stregua delle affermazioni contenute nella citata

sentenza n. 173 del 1996, è, altresì, da escludere il sospetto di

vulnus all'art. 3 della Costituzione: la Corte ha, infatti, in quella

pronuncia sottolineato che la esigenza di avvalersi, per i giudizi di

responsabilità amministrativa, di un avvocato abilitato al

patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori trova fondamento

nella peculiarità della trattazione ivi svolta, e nella particolare

preparazione ed esperienza all'uopo necessaria;

che, pertanto, anche in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,

della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle

leggi sulla Corte dei conti) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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