Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1992 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 436/1927

citata

  • art. 26legge 87/1958

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio

decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di

compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro

Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia),

promossi con tre ordinanze emesse il 14 gennaio 1992 dal Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera nei

procedimenti penali a carico di Manarello Felice e Ruggieri Luca

Vincenzo, iscritte ai nn. 228, 229 e 230 del registro ordinanze 1992

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che, con tre ordinanze di identico contenuto, il Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli

artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo

comma, della Costituzione;

che la norma impugnata (prevedendo la sanzione penale della

reclusione sino a sei mesi e della multa sino a lire 100.000 per chi

distrugga, guasti, deteriori, occulti o sottragga alla garanzia del

creditore un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto)

costituirebbe, ad avviso del remittente, una "stravagante ed anomala

ipotesi di responsabilità penale per il pericolo di inadempimento di

obbligazioni civilistiche" e, insomma, un relitto di tempi ormai

lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono più meritevoli

di protezione;

che il legislatore non sanzionerebbe più penalmente le mere

violazioni contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni

patrimoniali, ma soltanto certe modalità di aggressione del

patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in

errore, nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno,

nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio

stato di incapacità patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta),

mentre un siffatto reato riecheggerebbe il triste ricordo

dell'arresto per debiti;

che la struttura del reato si porrebbe in contrasto con il

principio costituzionalizzato di necessaria lesività, venendo a:

violare i parametri costituzionali sopra indicati; comprimere

ingiustificatamente i valori della dignità umana e della libertà

personale; creare una ingiustificata disparità di trattamento tra le

varie categorie di creditori, accordando tutela penale solo ai

venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai

creditori con privilegio sui detti beni, penalizzando, fra tutti i

debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli

oggetto di privilegio;

Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che la questione, già sollevata negli stessi termini dal

medesimo giudice a quo, è stata dichiarata da questa Corte non

fondata con sentenza n. 291 del 1992;

che, come detto, le attuali ordinanze di rimessione non

contengono nuove argomentazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio

decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, sollevata, in riferimento agli

artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo

comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Matera con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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