Corte costituzionale

Ordinanza n. 403/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11d.P.R. 597/1973
  • art. 15d.P.R. 597/1973
  • art. 16d.P.R. 597/1973
  • art. 46d.P.R. 597/1973
  • art. 47d.P.R. 597/1973
  • art. 48d.P.R. 597/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, 15,

16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso

con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Basile Giovanni

contro l'Intendenza di finanza di Milano iscritta al n. 585 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di una controversia promossa per il rimborso

dell'IRPEF versata sull'indennità integrativa speciale per gli anni

1983, 1984, 1985 e 1986 la Commissione tributaria di secondo grado di

Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 77 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli

11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche);

che, a parere del giudice a quo, alla luce delle norme impugnate

deve ritenersi che l'indennità integrativa speciale concorra alla

formazione del reddito, e sia quindi assoggettata all'IRPEF;

che siffatta scelta del legislatore contrasta con le finalità

dell'indennità stessa la quale, istituita con la legge 27 maggio

1959, n. 324, non deve essere considerata una componente del reddito,

poiché è stata riconosciuta proprio con l'obiettivo di eliminare,

sia pure in parte, l'erosione dei compensi dei pubblici dipendenti,

mantenendone intatto il potere di acquisto;

che un simile prelievo fiscale lede gli indicati parametri

costituzionali perché, oltre a privare l'indennità in oggetto della

funzione per la quale è stata creata, non si fonda neppure su di un

indice concretamente rivelatore della ricchezza.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 277 del 1984, ha

già dichiarato non fondate varie questioni di legittimità

costituzionale di contenuto sostanzialmente identico a quella

attuale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri;

che la Corte ha pure riconosciuto, anche in presenza di un

significativo tasso di inflazione, come il fenomeno della

svalutazione della moneta non possa rendere illegittimo il prelievo

fiscale (alla luce dell'art. 53 della Costituzione) per il solo

fatto di accrescere oggettivamente l'incidenza di un determinato

tributo (v., tra le altre, le sentenze n. 239 del 1983 e n. 126 del

1979);

che analogamente la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato

come l'indennità integrativa speciale, sorta inizialmente come

elemento aggiuntivo e separato con finalità di mantenimento del

potere di acquisto delle retribuzioni (e delle pensioni) dei pubblici

dipendenti erose dall'inflazione, sia andata progressivamente

evolvendosi nel senso di diventare a tutti gli effetti una componente

vera e propria della retribuzione stessa (v. le sentenze n. 243 del

1993 e n. 115 del 1990);

che tale mutamento, recepito anche in numerosi recenti

provvedimenti legislativi, dimostra che l'esclusione dall'obbligo

tributario, comprensibile in origine, risulterebbe oggi del tutto

ingiustificata;

che, pertanto, la presente questione deve ritenersi

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli articoli 11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt.

3, 23, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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