Corte costituzionale

Ordinanza n. 403/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1996 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del

d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8

agosto 1992, n. 359, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 aprile

1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sui

ricorsi proposti da GESAP s.p.a. e da Gestioni esattoriali s.p.a.

contro l'Intendenza di finanza di Torino, rispettivamente iscritte ai

nn. 422 e 542 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 25, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino,

con due ordinanze del 20 aprile 1994 - emesse nel corso di giudizi

promossi rispettivamente da GESAP s.p.a. e da Gestioni esattoriali

s.p.a., concessionarie del servizio di riscossione dei tributi di

Torino, contro l'Intendenza di finanza, per l'impugnativa del

silenziorifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta

straordinaria del 6 per mille sui depositi bancari e postali - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del

d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8

agosto 1992, n. 359;

che, secondo il rimettente, la disposizione si porrebbe in

contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della

Costituzione, in quanto dispone un prelievo sul risparmio bancario e

postale che colpisce manifestazioni di ricchezza fra loro

"diversissime", senza tenere conto delle differenti causali dei

depositi e senza considerare che, nel caso di specie, si tratta di

tributi riscossi per conto dello Stato e non di risparmi delle

società ricorrenti;

che sarebbe violato, altresì, l'art. 53 della Costituzione,

trattandosi di prelievo non solo arbitrario, ma addirittura privo di

presupposto, in quanto le somme depositate sui conti correnti sui

quali esso è stato effettuato sono indice rivelatore di ricchezza

non del soggetto tassato (l'ente di riscossione), bensì dello Stato,

per cui conto l'ente di riscossione ha ricevuto i tributi versati dai

contribuenti;

che, a tal proposito, secondo il rimettente, occorre considerare

che l'ente concessionario risponde, dall'entrata in vigore del d.P.R.

28 gennaio 1988, n. 43, del non riscosso per riscosso, e pertanto "ha

già anticipato allo Stato le somme depositate dai contribuenti sui

conti correnti dell'Ente di riscossione";

che, nel primo giudizio, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che l'eccezione sollevata venga dichiarata non

fondata, dal momento che la questione è stata già esaminata dalla

Corte nella sentenza n. 143 del 1995, con la quale è stata

considerata non influente la qualità soggettiva del titolare del

conto e la natura del rapporto sottostante, giacché l'imposizione

colpisce oggettivamente il conto;

Considerato che, secondo quanto già affermato dalla Corte nella

sentenza n. 143 del 1995 e successivamente ribadito (sentenza n. 73

del 1996), l'imposta in questione colpisce il bene indice di

ricchezza nella sua oggettività e che, pertanto, non

irragionevolmente la legge la pone a carico di colui che ne risulta

il detentore, indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con

altri soggetti, nell'ambito dei quali troverà definizione il

problema della ritenuta subita dal titolare del conto;

che a tale principio non si sottraggono i rapporti intercorrenti,

in materia di riscossione esattoriale, fra il concessionario e lo

Stato, tanto che l'amministrazione finanziaria ritiene non

assoggettabili alla ritenuta del 6 per mille le somme che affluiscono

sui conti correnti postali, disciplinati dagli artt. 7, comma 4, e

36, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1988, vale a dire su quelli

destinati a recepire le riscossioni dei tributi derivanti dai c.d.

versamenti diretti e da quelli acquisiti mediante i ruoli;

che non si giustifica neppure il dubbio sollevato dal rimettente

relativamente al diverso caso degli importi che, a seguito

dell'adempimento dell'obbligo del "non riscosso per riscosso",

affluiscono su conti bancari a ripristino delle somme che sono state

anticipate dal concessionario con mezzi suoi propri e che

costituiscono, perciò, ricchezza propria di quest'ultimo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n.

333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Torino con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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