Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), promossi con due ordinanze emesse

il 25 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione

monocratica, iscritte al n. 80 e al n. 81 del registro ordinanze 2002

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª

serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto in data

25 maggio 2001 (r.o. n. 80 e n. 81 del 2002), il Tribunale di Milano,

in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento

all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), "nella parte in cui consente al questore di

disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza

temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con

immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera

ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o altro

mezzo di trasporto idoneo";

che in entrambe le ordinanze il remittente premette di essere

chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un

centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore

nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione

con accompagnamento alla frontiera;

che il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 13,

secondo e terzo comma, della Costituzione da parte della disposizione

censurata, in quanto essa consentirebbe al questore di adottare la

misura del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza

temporanea e assistenza anche per indisponibilità di vettore o altro

mezzo di trasporto idoneo, e cioè per un evento accidentale, non

addebitabile allo straniero, superabile con congrui strumenti

organizzativi, e, comunque, tale da non giustificare in alcun modo il

sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà personale del

soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato

costituzionale;

che, in particolare, ad avviso del remittente, la mera

indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di

trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello

straniero con accompagnamento coatto alla frontiera non integrerebbe

"un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi

l'intervento limitativo della libertà personale da parte

dell'autorità di pubblica sicurezza";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o

in subordine non fondata;

che, in particolare, la difesa erariale, premesso che, nella

sentenza n. 105 del 2001, questa Corte ha affermato la conformità a

Costituzione del censurato art. 14, comma 1, del decreto legislativo

n. 286 del 1998, modellato proprio sul dettato dell'art. 13, terzo

comma, della Costituzione, osserva che, non avendo il remittente

specificato per quale dei presupposti richiesti dalla legge era stato

disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di

permanenza temporanea e assistenza, la questione sarebbe

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla

rilevanza, viziata quanto meno da perplessità.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione,

sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale, che investe

l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998,

nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento

dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza

quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione

mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di

vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, è già stata esaminata

da questa Corte e decisa nel senso della manifesta inammissibilità

(ordinanze n. 188 e n. 181 del 2002; n. 386 del 2001);

che tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento

alle questioni odierne, poiché neppure in questo caso le ordinanze

descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida

avevano preso le mosse né riferiscono per quale dei motivi previsti

dalla legge (necessità di "procedere al soccorso dello straniero, ad

accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o

nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,

ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto

idoneo") il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con

immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed

aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di

permanenza temporanea e assistenza;

che, infatti, come questa Corte ha già rilevato nei

precedenti appena citati, la omessa descrizione della fattispecie, in

presenza di una disposizione legislativa che consente il

trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle

quali può di per sé costituire la base della misura restrittiva, si

risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della

questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), sollevate, in riferimento all'articolo 13, secondo

e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in

composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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