Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1995 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, (Misure urgenti

in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio

1994 dal Consiglio di Stato, sezione VI, su ricorso proposto

dall'Ufficio Italiano Cambi, contro Scotto Lavina Elvira ed altri

iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231, prima serie speciale

dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'Ufficio Italiano Cambi nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato con ricorso in

appello proposto dall'Ufficio Italiano Cambi contro Scotto Lavina

Elvira e altri, tutti dipendenti dell'Ufficio Italiano Cambi, per

l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale

del Lazio del 31 agosto 1993, n. 1430, il Consiglio di Stato, sezione

VI, con ordinanza del 21 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 24, primo e secondo comma, 102, primo comma, 113 e 125

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma

7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con

modificazioni dalla-legge 14 novembre 1992, n. 438 (R.O. n. 311 del

1994);

che nell'ordinanza si espone che i suddetti dipendenti

dell'Ufficio Italiano Cambi hanno promosso giudizio di ottemperanza

al giudicato formatosi a seguito della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale del Lazio - Sezione II n. 481 del 24 marzo

1991, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione del

23 giugno 1992, n. 486, notificata all'Ufficio Italiano Cambi il 10

luglio 1992 e che in base a tali pronunce, in applicazione del

principio desunto dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 27

settembre 1982, n. 681, convertito dalla legge 20 novembre 1982, n.

869, era stato riconosciuto ai ricorrenti il diritto all'allineamento

stipendiale della loro retribuzione al migliore trattamento economico

spettante ad altri dipendenti dell'Ufficio Italiano Cambi pervenuti

alla loro stessa qualifica di funzionari di secondo livello con

decorrenza posteriore a quella in cui essi la avevano conseguita in

precedenti turni di promozione;

che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

sentenza del 31 agosto 1993, n. 1430, ha accolto il ricorso per il

giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi a seguito delle

pronunce suddette e che contro tale richiesta ha proposto ricorso in

appello l'Ufficio Italiano Cambi, deducendo la sopravvenuta

abrogazione, prima del passaggio in giudicato della decisione di

appello del Consiglio di Stato, dell'art. 4 del decreto-legge n. 681

del 1982, convertito dalla legge n. 869 del 1982 e rilevando che tale

abrogazione si sarebbe verificata con l'entrata in vigore dell'art.

2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito

dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, dal momento che questa norma è

stata interpretata dalla disposizione impugnata nel presente giudizio

nel senso che dalla suddetta data di entrata in vigore "non possono

più essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale,

ancorché aventi effetti anteriori all'11 agosto 1992";

che nell'ordinanza di remissione il Consiglio di Stato,

delibando sull'eccezione formulata dall'Ufficio Italiano Cambi,

fondata sull'impossibilità di dar corso all'ottemperanza nei

confronti di un giudicato che riconosca una posizione giuridica non

più compatibile con il quadro normativo sopravvenuto, dubita della

legittimità costituzionale della norma impugnata, ritenuta in

contrasto con l'art. 24 Cost., dal momento che nessuna norma

ordinaria può limitare il diritto di agire in giudizio, garantito

dalla Costituzione in ogni fase del processo, e quindi anche

attraverso il giudizio di ottemperanza;

che, inoltre, il giudice remittente sostiene nell'ordinanza che

la possibilità per le norme innovative di incidere sui giudicati

comporta la "contaminazione fra attività rispettive del potere

legislativo e del potere giurisdizionale, contraria al disegno

costituzionale fondato sul principio della separazione dei poteri", e

richiama, in particolare, la sentenza n. 6 del 1994 che, in

riferimento alla medesima disposizione impugnata nel presente

giudizio ha escluso il suo "carattere lesivo di giudicati già

formatisi o di preclusione di qualsiasi strumento di tutela

giurisdizionale";

che, infine, il giudice a quo osserva che neppure la cura di

qualsiasi altro interesse pubblico, quale quello di salvaguardia

della finanza pubblica, potrebbe essere invocato per affermare la

legittimità costituzionale della norma impugnata, dal momento che a

tale salvaguardia devono concorrere tutti i cittadini, in ragione

della loro capacità contributiva;

che nel giudizio davanti alla Corte hanno spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sollevata sia dichiarata infondata, e l'Ufficio Italiano Cambi, per

chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e, in

subordine, infondata;

Considerato che la Corte con la sentenza n. 6 del 1994 e con le

ordinanze nn. 105 e 394 del 1994 ha già dichiarato, nella prima

pronuncia, infondata e, nelle successive, manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

che nelle pronunce richiamate la Corte ha ribadito sia la

"intrinseca irrazionalità" dell'istituto dell'allineamento

stipendiale, tale da giustificare la sua eliminazione

dall'ordinamento con efficacia retroattiva, sia l'affermazione

secondo la quale la disposizione impugnata nel presente giudizio "non

ha sottratto ai ricorrenti alcun strumento di tutela giurisdizionale

nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, né ha

menomato l'autonomia riconosciuta al potere giurisdizionale

nell'applicazione del diritto oggettivo ai fini della definizione

delle singole controversie";

che il giudice remittente ha riproposto la questione di

costituzionalità dell'art. 7, comma 7 del decreto-legge n. 384 del

1992, in riferimento agli artt. 24, 102, 113 e 125 della

Costituzione, sostenendo che la norma impugnata risulta lesiva di

giudicati già formatisi e comporta la illegittima "contaminazione"

fra le rispettive attività del potere legislativo e del potere

giudiziario;

che la norma impugnata, come si evince dalla sua stessa

formulazione letterale riferita ai "provvedimenti" di allineamento

stipendiale, non risulta suscettibile di ledere eventuali giudicati

già formatisi - la cui concreta esistenza resta rimessa alla

valutazione del giudice di merito - e che la Corte, nella richiamata

sentenza n. 6 del 1994 ha adottato questa interpretazione, quando ha

riconosciuto che in base a circostanze di fatto possono verificarsi

disparità di trattamento tra coloro che hanno potuto acquisire

l'allineamento a causa della formazione di giudicati che riconoscano

tale diritto e gli altri soggetti aventi diritto, che, pur trovandosi

in posizione identica ai primi, non possono più giovarsi di tale

vantaggio retributivo, affermando, peraltro, che neppure tali

disparità giustificano "la sopravvivenza, sia pure limitata, di un

istituto che si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento

proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli

effetti sperequativi che andava determinando";

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre

1992, n. 384, (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e

di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla

legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt.

24, 102, 113 e 125 della Costituzione dal Consiglio di Stato con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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