Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo

comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile, promosso

con ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 dal Giudice conciliatore di

Foligno, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Foligno, con ordinanza

emessa il 14 ottobre 1985 (R.O. n. 841 del 1985), ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dell'art. 63, primo comma, delle

Disposizioni di attuazione del codice civile;

che la norma censurata stabilisce che l'amministratore del

condominio può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente

esecutivo, nonostante opposizione, per la riscossione dei contributi

dovuti dai singoli condomini in base allo stato di ripartizione

approvato dall'assemblea;

che, a parere del giudice rimettente, la disposizione suddetta

contrasterebbe con il principio di eguaglianza in quanto la facoltà

riconosciuta all'amministratore di condominio di ottenere un decreto

ingiuntivo immediatamente esecutivo, da un lato, potrebbe essere in

concreto esercitata solo in alcuni condominii e non in altri, oppure

- all'interno dello stesso condominio - solo nei confronti di alcuni

dei condomini inadempienti e, dall'altro lato, determinerebbe un

trattamento deteriore dei condomini inadempienti rispetto ad altre

categorie di debitori inadempienti;

che, sempre secondo il giudice a quo, la norma impugnata

violerebbe il diritto di azione, garantito dall'art. 24 della

Costituzione, e perpetuerebbe la regola del solve et repete, già

espunta dall'ordinamento, poiché, una volta approvato dall'assemblea

il riparto delle spese, il condomino sarebbe costretto a pagare ed

ogni sua eventuale opposizione non avrebbe alcuna efficacia;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la

questione - ove non ritenuta inammissibile - sia dichiarata non

fondata;

Considerato che l'ordinanza di rinvio, nell'ipotizzare il

contrasto dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione

del codice civile con il principio di eguaglianza, prende in

considerazione situazioni non direttamente scaturenti dalla norma in

questione - che a tutti gli amministratori condominiali offre la

medesima facoltà, utilizzabile, con identiche caratteristiche, nei

confronti della generalità dei condomini - ma si riferisce, invece,

a fattispecie che possono derivare dalla mutevole condotta degli

amministratori, contro la quale, ove essa assuma i caratteri della

colpevole negligenza, ogni condomino dispone dei rimedi offerti dalla

legislazione ordinaria;

che la previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed

incisivo per le spese comuni dei condominii rappresenta una risposta

razionale rispetto alle peculiari esigenze dell'amministrazione

condominiale, nella quale è necessario che l'amministratore possa

tempestivamente disporre dei fondi destinati alle spese comuni

(ripartite con delibera dell'assemblea condominiale);

che la disposizione impugnata non ha l'effetto di rendere

inammissibile l'opposizione proposta dal condomino che non abbia

ancora provveduto al pagamento della quota condominiale e pertanto

non si traduce in negazione o in indebito condizionamento del diritto

del singolo condomino di agire in giudizio per contestare l' an o il

quantum delle spese condominiali;

che per le suesposte ragioni la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di

attuazione del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Foligno con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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