Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1980

Altra decisione · depositata il 23/01/1980 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

19 gennaio 1942, n. 22; dell'art. 7 della legge 30 ottobre 1953, n. 841

e della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 promosso con ordinanza emessa il

24 febbraio 1976 dal pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente

tra De Curtis Francesco e l'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza

per dipendenti statali - ENPAS, iscritta al n. 281 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 139 del 26 marzo 1976.

Visto l'atto di costituzione dell'ENPAS;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sono state

sollevate, in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., questioni di

legittimità dell'art. 5 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, in quanto

escluderebbe il diritto del dipendente statale all'assistenza sanitaria

per ciò che riguarda la medicina preventiva e sancirebbe un differente

trattamento dello stesso a seconda che usufruisca dell'assistenza

diretta o indiretta, nonché dell'art. 7 legge 30 ottobre 1953, n. 841,

e della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, in quanto consentirebbero

all'ENPAS di effettuare detrazioni sul rimborso delle spese al

dipendente statale che usufruisca dell'assistenza indiretta.

Considerato che, nel corso del giudizio, è entrata in vigore la

legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio

sanitario nazionale, che innova sostanzialmente in materia di

assistenza sanitaria prevedendo, fra l'altro, l'unificazione de;

livelli delle prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di

prevenzione;

che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo

rinnovi il giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di

costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Rovigo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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