Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 66/1989

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale),

convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144,

come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali

urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre

1989, n. 384, nonché dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90

(Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e

di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti),

convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165,

promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 2001 dalla Commissione

tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da T.M.T.

Manenti S.r.l. contro il comune di Bioglio, iscritta al n. 596 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ordinanza del 10 maggio 2001, la Commissione

tributaria provinciale di Biella ha sollevato - nel corso di un

giudizio promosso per l'annullamento degli avvisi di liquidazione

ICIAP emessi dal comune di Bioglio - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989,

n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli

enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni,

nella legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal

decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti),

convertito, con modificazioni nella legge 27 novembre 1989, n. 384,

nonché dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in

materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di

contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti),

convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165,

nella parte in cui stabiliscono che - in presenza di un insediamento

produttivo insistente sul territorio di più comuni - il tributo è

dovuto in misura unica a ciascun comune sulla base della superficie

complessiva ricompresa nell'ambito territoriale degli enti di

riferimento;

che il giudice rimettente premette che con ordinanza n. 242

del 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

sollevata dallo stesso giudice con ordinanza del 23 novembre 1998 per

avere questi:

a) impugnato il d.l. 30 dicembre 1988, n. 549 (Disposizioni

urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di

finanza locale), non convertito in legge e la legge 24 aprile 1989,

n. 144 (indicata come legge di conversione), che ha, invece,

convertito, con modifiche, il d.l. 2 marzo 1989, n. 66;

b) non tenuto conto che la norma denunciata è stata, a sua

volta, interamente sostituita nell'art. 1 con una norma (parzialmente

diversa) contenuta nell'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332

(Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge

27 novembre 1989, n. 384;

che, ad avviso del giudice a quo, anche le norme

successivamente modificative non garantirebbero il rispetto dei

principi costituzionali stabiliti dagli artt. 3 e 53, prevedendo,

infatti, che il tributo dovuto sia determinato in relazione alla

superficie, sui cui insiste in ciascun comune l'insediamento

produttivo, e potrebbero determinare una maggiorazione di imposta nei

casi - come quello di specie - in cui ciascuna porzione di superficie

rientra in classi alle quali corrisponde un tributo complessivamente

superiore a quello corrispondente alla classe di superficie dello

stabilimento industriale unitariamente considerato;

che, sempre secondo il giudice rimettente, l'applicazione

della norma impugnata creerebbe una "disparità di trattamento tra

insediamenti della stessa tipologia ricadenti su un unico comune

rispetto a quelli ricadenti su due o più comuni", verificandosi nel

caso specifico un'eccedenza di imposta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo, in via preliminare, che la questione venga dichiarata

inammissibile:

a) perché mirerebbe a provocare il riesame della stessa

questione già sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale

con ordinanza di rimessione del 23 novembre 1998;

b) perché solleciterebbe l'adozione di un diverso criterio

di tassazione con consequenziale invadenza della sfera riservata alla

discrezionalità del legislatore;

che la difesa statale sostiene, nel merito, che la questione

sarebbe manifestamente infondata sulla base di quanto già affermato

dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 61 del 2001, in relazione

ad una fattispecie simile; le situazioni poste in comparazione dal

giudice rimettente sarebbero, infatti, secondo l'Avvocatura diverse,

in quanto l'ubicazione dello stabilimento in più comuni comporta per

ciascun ente oneri maggiori (per la fornitura di servizi, che

entrambi i comuni sarebbero tenuti a fornire per la parte di propria

competenza), rispetto a quelli che sarebbe necessario sostenere se

l'immobile fosse, invece, ubicato nel territorio di un solo comune.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla

difesa statale è priva di fondamento, in quanto la questione di

legittimità costituzionale è stata proposta rispetto a disposizioni

di legge diverse da quelle sulle quali, nel corso del medesimo

giudizio a quo, era stata in precedenza sollevata la questione

dichiarata inammissibile da questa Corte (ordinanza n. 242 del 2000);

che l'inammissibilità era stata dichiarata con la predetta

ordinanza in relazione sia alla erronea indicazione ed

identificazione delle norme disciplinanti la fattispecie (era

indicato l'art. 1, comma 5, del d.l. 30 dicembre 1988, n. 549,

recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva

degli enti locali e di finanza locale", non convertito in legge, e la

legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, relativa, invece, al

d.l. 2 marzo 1989, n. 66, recante "Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale"), sia

alla intervenuta sostituzione, parzialmente innovativa, della

disciplina della tassazione operata dall'art. 1 del decreto-legge

30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con

modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, entrambi vigenti

alla data della prima ordinanza di remissione e non presi in

considerazione dal giudice a quo;

che non esiste, pertanto, preclusione alla possibilità da

parte dello stesso giudice di sollevare nuova questione di

legittimità costituzionale in via incidentale, tanto più se

riferita a norme diverse, nei casi in cui la dichiarazione di

inammissibilità della precedente si fondava sulla erronea

individuazione della norma applicabile in relazione alla non rilevata

modifica delle stesse norme denunciate;

che, in via generale, non esiste una preclusione alla

riproponibilità di questione incidentale di legittimità

costituzionale da parte dello stesso giudice e nello stesso giudizio,

quando sia intervenuta da parte della Corte una pronuncia meramente

processuale (v. sentenze n. 189 del 2001; n. 42 del 1996; n. 433 del

1995) ed il giudice a quo abbia rimosso gli elementi ostativi ad una

pronuncia sulla fondatezza o meno della questione;

che la questione è manifestamente infondata sulla base delle

considerazioni contenute nella ordinanza di manifesta infondatezza

n. 61 del 2001 non presa in considerazione dalla ordinanza di

rimessione del 10 maggio 2001;

che questa Corte con ordinanza n. 61 del 2001 ha sottolineato

che la determinazione dell' imposta comunale per l'esercizio di

imprese, arti e professioni (ICIAP) - ora abolita - è basata

sull'attività esercitata (settori di attività aventi una diversa

tariffazione) e per classi di superficie utilizzata, secondo una

tabella che attuava un sistema tariffario con andamento nel complesso

regressivo (riferito a scaglioni fissi di tariffa di superficie via

via più ampia);

che, trattandosi di imposta comunale, la determinazione era

effettuata separatamente per ogni comune nel cui ambito territoriale

erano ubicati gli insediamenti produttivi ed era dovuta a ciascun

ente secondo gli anzidetti criteri (classe di superficie con

differenziazioni secondo effettiva destinazione e settore di

attivita) e con ripartizione della superficie in caso di insediamenti

interessanti il territorio di più comuni (ordinanza n. 61 del 2001);

che la tariffa prevedeva una agevolazione nel caso di

pluralità di insediamenti separati nello stesso comune attraverso

una sommatoria delle superfici ed unica liquidazione complessiva,

nonché una serie di esclusioni dal computo della superficie, sempre

agevolatorie in relazione alle finalità di utilizzazione di alcune

aree (parcheggi per dipendenti e clienti), o di riduzioni di

superficie calcolabile per le imprese artigiane ed, infine,

correttivi in aumento o diminuzione a seconda del livello del reddito

di impresa, di arti e professioni;

che il sistema di tariffa principalmente agganciato a

quantità e classi di superficie dell'insediamento e correlato alla

particolare utilizzazione dei servizi comunali in pluralità di

comuni (esistendo l'obbligo di ciascun comune di fornire i servizi

stessi per la parte del territorio in cui è ubicato l'insediamento

produttivo) non comporta, di per sé, né duplicazione di imposta,

atteso il ragguaglio alla superficie nel singolo comune, né una

manifesta irragionevolezza tenuto conto degli oneri dei servizi, cui

sono tenuti i diversi comuni;

che un sistema tariffario per classi fisse, come, del resto,

ogni meccanismo di tassazione per raggruppamenti di attività o di

iniziative, correlato a indici di capacità diversi dal reddito, si

basa su elementi quantitativi per scaglioni di imposta, che non

devono necessariamente considerare tutte le differenze che possono

prodursi per effetto di unificazione o di separazione della

tassazione: in alcuni casi, può risultare una minore tassazione

complessiva, in altri casi può comportare una maggiorazione nel

totale, essendo decisivo che nel complesso il sistema non sia

manifestamente irragionevole, né discriminatorio in modo palesemente

arbitrario;

che rientra nella discrezionalità del legislatore, fermo il

limite della non irragionevolezza, di scegliere il sistema di

tassazione per il caso di insediamenti unitari coinvolgenti

pluralità di Comuni, unificandolo con il caso di pluralità di

insediamenti produttivi in differenti Comuni (tassazione separata in

base alla superficie in ciascun Comune);

che, d'altro canto, la localizzazione dell'insediamento

dipende da una scelta della impresa o del professionista e da una sua

valutazione di convenienza economica, anche meramente soggettiva

(attività esercitata nel territorio di più Comuni con maggiori

possibilità di utilizzazione dei relativi servizi);

che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta

infondatezza di tutte le questioni di legittimità costituzionale

sollevate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge

2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia

impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con

modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato

dal d.-l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti),

convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384,

nonché dal d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di

determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di

rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso

tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con

modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria provinciale di Biella con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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