Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) promossi dal pretore di Roma con ordinanze emesse il 17

gennaio 1996, il 2 febbraio 1996 (n. 3 ordinanze) e il 17 gennaio

1996, rispettivamente iscritte ai nn. 416, 417, 418, 419 e 420 del

registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Roma, con cinque ordinanze di identico

contenuto, emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali per

reati edilizi, tra il 17 gennaio e il 2 febbraio 1996 (r.o. nn. 416,

417, 418, 419 e 420 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che, ad avviso del giudice a quo, il condono edilizio, previsto

dalla disposizione censurata, comporterebbe anzitutto, in contrasto

con gli artt. 3 e 112 della Costituzione, un esercizio della non

punibilità da ritenersi arbitrario, essendo, per un verso, collegato

alla esigenza di reperimento immediato di risorse finanziarie,

costituendo, per l'altro, un incentivo alla fiducia nell'impunità;

che, inoltre, sarebbe violato l'art. 9 della Costituzione,

minandosi irreversibilmente la tutela del paesaggio e

dell'equilibrato sviluppo del territorio per via della "incongruenza

funzionale" della disciplina premiale di cui si tratta;

che, infine, sarebbe recato vulnus all'art. 53 della

Costituzione, provvedendosi alla copertura di spese pubbliche - al di

là della disposizione, definita marginale, di cui ai commi 13 e 15

dell'impugnato art. 39 - in base non alla capacità contributiva, ma

all'entità dell'abuso edilizio;

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza n. 420 del 1996, ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la manifesta infondatezza delle proposte questioni;

Considerato che, per l'identità dell'oggetto, i giudizi possono

essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 112

della Costituzione sono già state esaminate e dichiarate non fondate

con la sentenza n. 427 del 1995 - cui hanno fatto seguito l'ordinanza

n. 537 del 1995 e la sentenza n. 302 del 1996 - con la quale si è

sottolineato che la non punibilità conseguente al condono trova una

ragionevole giustificazione nel carattere di norma del tutto

eccezionale che riveste l'art. 39 della legge n. 724 del 1994, anche

in relazione a ragioni contingenti e straordinarie di natura

finanziaria, e alla necessità di "un recupero della legalità

attraverso la regolamentazione dell'assetto del territorio onde

procedere ad un definitivo riordino della materia ";

che, nella medesima occasione, la Corte ha, peraltro, avvertito

che una tale soluzione, ove reiterata, non troverebbe ulteriore

giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe

col vanificare le norme repressive di quei comportamenti che il

legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la

tutela del territorio;

che anche le questioni sollevate in riferimento all'art. 9 della

Costituzione trovano un precedente specifico nelle citate pronunce

della Corte, che hanno evidenziato che la normativa sul condono

presenta aspetti direttamente volti al ripristino della tutela del

controllo del territorio, come dimostrano, tra l'altro,

l'affermazione, in materia di abusi in aree vincolate, della

necessità dell'acquisizione dei pareri favorevoli delle

amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, e le previsioni di

limiti di cubatura per l'ammissione alla sanatoria;

che, con riguardo a tale ultimo, specifico aspetto, la Corte, con

la citata sentenza n. 302 del 1996, ha precisato che la previsione

massima di cubatura di settecentocinquanta metri cubi, di cui al

primo comma dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, costituisce un

limite assoluto e inderogabile, che "si aggiunge come norma di

chiusura al limite di ampliamento, che deve essere contenuto nel

trenta per cento della volumetria originaria";

che, in riferimento ai citati parametri costituzionali, non sono

dedotti profili sostanzialmente nuovi o diversi tali da indurre ad un

riesame delle questioni;

che, pertanto, le proposte questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

che, per ciò che riguarda la lamentata violazione dell'art. 53

della Costituzione, il richiamo a detto precetto costituzionale

risulta inconferente, in quanto all'oblazione posta a carico degli

autori di abusi edilizi non può riconoscersi alcun connotato

tributario, con conseguente applicazione della regola di

proporzionalità alla capacità contributiva. La somma corrisposta a

titolo di oblazione ha una funzione in senso lato sanzionatoria con

un effetto premiale, da essa scaturendo la estinzione del reato,

rimessa, peraltro, alla volontà degli interessati;

che, pertanto, anche le questioni sollevate in riferimento

all'art. 53 della Costituzione devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della

Costituzione, dal pretore di Roma, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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