Corte costituzionale

Ordinanza n. 394/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1994 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7d.l. 384/1992
  • art. 7legge 384/1992

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, settimo

comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla

legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), promossi con n. 7 ordinanze emesse il 5 maggio 1993 dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti

da Borile Paolo ed altri contro l'Ufficio Italiano dei cambi,

iscritte ai nn. 28, 29, 91, 92, 387, 388 e 389 del registro ordinanze

1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 12

e 27 prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Borile Paolo ed altri, Nardo

Massimo, Lo Coco Anna Maria, Caleffi Adriano, Bertini Stefano ed

altri e dell'Ufficio Italiano dei Cambi nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato da alcuni

dipendenti dell'Ufficio Italiano dei Cambi per richiedere la

declaratoria del diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera

ai fini economici, con attribuzione, ai sensi dell'art. 4 del decreto

legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito dalla legge 20 novembre

1982, n. 869, dello stipendio in godimento ai dipendenti immessi nel

grado di funzionario di II livello in possesso di una anzianità nel

medesimo grado inferiore a quella dei ricorrenti, il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 5 maggio

1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 108 e

113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, settimo comma, del decreto legge 19 settembre 1992, n.

384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (R.O. n. 28 del

1994);

che il giudice remittente nell'ordinanza ha premesso che ai

ricorrenti, transitati per concorsi interni nella carriera direttiva,

viene corrisposta una retribuzione inferiore a quella attribuita ad

altri funzionari malgrado questi abbiano minore anzianità nel

medesimo grado (funzionario di II livello), in applicazione di alcune

norme regolamentari che disciplinano il trattamento economico del

personale dell'Ufficio Italiano Cambi, e che a tale disparità

dovrebbe porsi rimedio facendo applicazione del principio

dell'allineamento stipendiale, sancito dall'art. 4, secondo comma,

seconda parte, del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681 convertito

dalla legge 20 novembre 1982 n. 869, per la dirigenza statale e

ritenuto applicabile dalla giurisprudenza a tutto il pubblico impiego

quale rimedio correttivo di carattere generale;

che il giudice a quo, dopo aver richiamato la propria

giurisprudenza con la quale aveva riconosciuto in fattispecie

analoghe l'applicabilità del principio dell'allineamento

stipendiale, ha rilevato che nelle more del giudizio in questione

sono intervenute le disposizioni dell'art. 2, quarto comma, del

decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto

1992, n. 359, che ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in

vigore, le norme sull'allineamento stipendiale, e, soprattutto,

l'art. 7, comma settimo, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384,

convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, di interpretazione

del citato art. 2, comma quarto, che dispone che "dalla data di

entrata in vigore del predetto decreto legge non possono essere più

adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi

effetti anteriori all'11 luglio 1992";

che - sempre ad avviso del giudice remittente - sulla base del

sopravvenuto quadro normativo il ricorso dovrebbe essere respinto, e

risulta pertanto rilevante la questione di costituzionalità che il

giudice medesimo solleva nei confronti della norma interpretativa

impugnata;

che nell'ordinanza di rimessione si osserva che un primo profilo

di illegittimità della disposizione impugnata riguarda il contrasto

con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal momento che la

stessa disposizione inibisce al giudice amministrativo la pronuncia

su questioni sottoposte al suo giudizio, in ciò ravvisandosi la

violazione del diritto di difesa e del principio secondo il quale

contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la

tutela giurisdizionale;

che, sempre in riferimento ai poteri del giudice, un secondo

profilo di illegittimità prospettato nell'ordinanza concerne il

contrasto con gli artt. 3, 101 e 108 Cost., dal momento che al

giudice investito della causa è preclusa la possibilità di tener

conto della legislazione vigente al momento della presentazione del

ricorso da parte degli interessati e al momento in cui si sono

verificati i presupposti sui quali si fonda la domanda, e che, infine, secondo il giudice remittente, la norma impugnata viola gli

artt. 3 e 97 Cost. sia perché dissimula, sotto le spoglie della

norma interpretativa, una norma retroattiva che incide su posizioni

giuridiche soggettive aventi consistenza di diritti soggettivi già

perfezionati, sia in quanto produce una ingiustificata disparità di

trattamento tra dipendenti pubblici, e in particolare tra coloro che

hanno già ottenuto un provvedimento di allineamento stipendiale

prima dell'entrata in vigore della disposizione in questione e chi,

anche per ragioni casuali, in relazione allo stesso periodo di

maturazione del diritto, non abbia ancora ottenuto il medesimo

beneficio;

che con altre sei ordinanze emesse in data 5 maggio 1993, di

contenuto identico alla precedente, il Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, ha sollevato la medesima questione di

costituzionalità (R.O. nn. 29, 91, 92, 387, 388, 389 del 1994);

che in tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

infondata, e che sono intervenute anche le parti private Borile Paolo

e altri, che hanno depositato memorie ribadendo le argomentazioni a

sostegno dell'ordinanza del giudice remittente, e l'Ufficio Italiano

Cambi, che ha richiesto che la questione sollevata sia dichiarata

manifestamente infondata;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano un'identica

questione e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;

che questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1994 e con

l'ordinanza n. 105 del 1994, ha già dichiarato, rispettivamente,

infondata e manifestamente infondata una identica questione di

legittimità costituzionale, affermando che "la soppressione con

efficacia retroattiva dell'istituto dell'allineamento stipendiale è

stata determinata dalla irrazionalità e dalle diseguaglianze che si

sono andate determinando nelle applicazioni pratiche di tale

istituto" e che neppure l'eventuale disparità tra coloro che hanno

potuto già acquisire l'allineamento e coloro che ne sono esclusi in

applicazione della norma impugnata potrebbe giustificare la

sopravvivenza dell'istituto dell'allineamento "che si è voluto

espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua

intrinseca irrazionalità", mentre la disposizione impugnata "non ha

sottratto ai ricorrenti alcun strumento di tutela giurisdizionale nei

confronti degli atti della pubblica amministrazione, né ha menomato

l'autonomia riconosciuta al potere giurisdizionale nell'applicazione

del diritto oggettivo ai fini della definizione delle singole

controversie";

che il giudice a quo, nelle ordinanze di rimessione, ripropone

la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma settimo, del

decreto legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del

1992, senza introdurre nuove argomentazioni, mentre risulta privo di

rilievo, ai fini del presente giudizio, il riferimento operato dalle

parti private alle norme regolamentari che disciplinano il personale

dipendente dell'Ufficio Italiano Cambi, dal momento che l'oggetto del

giudizio di costituzionalità deve limitarsi all'esame della

disposizione di legge impugnata dal giudice remittente nelle

ordinanze in epigrafe;

che, pertanto, la questione di legittimità sollevata nel

presente giudizio va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma settimo, del decreto legge 19

settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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