Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23

dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39

(Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio

1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 192 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Angela Pennone e

Tommaso Gargano ed altra, il Tribunale di Genova ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,

convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,

nella parte in cui non prevede per il proprietario non conducente la

possibilità - riconosciuta invece all'assicuratore - di fornire la

prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro

sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un incidente

stradale;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, non

consentendo al proprietario di fornire la prova della non veridicità

di quanto dichiarato nel modulo di constatazione amichevole di

incidente, gli impedirebbe di far valere in giudizio i propri diritti

in violazione dell'art. 24 Cost. e determinerebbe inoltre, in

contrasto con l'art. 3 Cost., una ingiustificata disparità di

trattamento tra assicuratore e proprietario del veicolo, entrambi

terzi, nella medesima posizione giuridica, rispetto al conducente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la facoltà riconosciuta all'assicuratore di

fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di

sinistro firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti

nell'incidente ha la specifica finalità di consentire

all'assicuratore stesso di difendersi da possibili frodi concordate a

suo danno;

che, all'evidenza, siffatta esigenza di difesa nei confronti di

eventuali accordi fraudolenti non ricorre con eguale intensità per

il proprietario non conducente il veicolo, il quale ben può

cautelarsi preventivamente con la scelta prudente del soggetto a cui

eventualmente affidare la guida del veicolo di sua proprietà;

che pertanto la disposizione impugnata riflette le posizioni

oggettivamente differenti dell'assicuratore e del proprietario e non

è da considerare contrastante con il principio di eguaglianza

sancito dall'art. 3 Cost.;

che neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., atteso che

la sottoscrizione del modulo da parte dei conducenti integra gli

estremi di una confessione stragiudiziale che, in caso di

litisconsorzio, resta liberamente apprezzabile dal giudice e

consente, in quest'ambito, lo svolgimento di attività difensiva ad

opera del proprietario del veicolo;

che, per le suesposte ragioni, la questione di legittimità

costituzionale proposta va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,

convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977,

n. 39, sollevata dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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